FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 03/02/2003 n. 9 e sul sito web: www.figc.it – 9 – APPELLO SIG. DI BIAGIO REMO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 36 del 16.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 03/02/2003 n. 9 e sul sito web: www.figc.it - 9 - APPELLO SIG. DI BIAGIO REMO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 36 del 16.1.2003) Il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria il Sig. Remo Di Biagio, presidente del C.R.A. Umbria, addebitandogli la violazione dell’articolo 1 C.G.S., per avere: a) nel corso della stagione sportiva 2001/2002 discusso, durante una cena in un locale pubblico, con il presidente della soc. Casacastalda, del sistema di designazione degli arbitri, illustrandone le caratteristiche; b) sempre nel corso della stagione sportiva 2001/2002, conversato telefonicamente con il Presidente della Soc. Casacastalda in ordine alla mancata annotazione di provvedimenti disciplinari a carico di calciatori prossimi avversari del Casacastalda e per aver augurato al suo interlocutore, al termine della conversazione, di vincere la gara in questione. Il procedimento traeva origine da un esposto inoltrato al Presidente dell’A.I.A. dal Presidente del Comitato Regionale Umbria, dott. Luigi Repace, il quale dichiarava di aver anche inviato all’Ufficio Indagini una cassetta contenente la registrazione di una trasmissione dell’emittente TEF nel quale si faceva riferimento ad un colloquio telefonico tra il Presidente del Casacastalda e il Di Biagio. All’esito degli accertamenti dell’Ufficio Indagini, conclusisi il 30.5.2002 con il secondo interrogatorio del Di Biagio, il Procuratore Federale inoltrava il deferimento con atto datato 22.10.2002. Nel procedimento di primo grado il Di Biagio sollevava preliminarmente la questione della improcedibilità dell’azione disciplinare per scadenza dei termini di cui all’articolo 30 comma 7, essendosi le indagini protratte oltre il termine della stagione sportiva in corso al momento della denuncia, senza la concessione di proroghe da parte del Presidente Federale; eccepiva inoltre il difetto di giurisdizione della Commissione Disciplinare, sostenendo di essere soggetto, per i fatti contestatigli, esclusivamente alla giurisdizione “domestica” dell’A.I.A.. Nel merito, chiedeva di essere prosciolto da ogni addebito. La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata nel C.U. n. 36 del 15 gennaio 2003, dichiarava il Di Biagio responsabile delle incolpazioni ascrittegli e gli infliggeva l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. ed a ricoprire cariche federali per la durata di tre mesi. Contro tale decisione ha proposto ricorso il Di Biagio, riproponendo le eccezioni di improcedibilità dell’azione disciplinare e di carenza di giurisdizione della Commissione Disciplinare. Nel merito ha censurato la decisione di primo grado, rilevando, quanto all’episodio della cena, che non sono stati acquisiti nel procedimento elementi di fatto idonei ad escludere la casualità dell’incontro con il Presidente del Casacastalda ed i termini assolutamente consentiti della conversazione svoltasi nell’occasione con lo stesso. Quanto alla seconda contestazione ha osservato che dalla registrazione della trasmissione televisiva non emergono elementi di responsabilità a suo carico, non avendo il Carpinelli assistito alla telefonata ed essendo prive di fondamento le voci e le illazioni, alimentate tendenziosamente dal conduttore della trasmissione, circa il tenore “sospetto” della telefonata intercorsa tra l’incolpato ed il Presidente del Casacastalda. Alla riunione odierna il Di Biagio, assistito dal proprio difensore, ha insistito per l’annullamento della delibera impugnata. È altresì comparso il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione della Commissione Disciplinare. La Commissione rileva innanzi tutto che non possono trovare accoglimento le eccezioni preliminari sollevate dall’incolpato. La prima, riguardante l’improcedibilità del deferimento per decorrenza dei termini di cui agli articoli 30 n. 7 dello Statuto e 47 delle N.O.I.F., è palesemente infondata, essendo evidente che gli accertamenti si sono conclusi entro la stagione sportiva di riferimento, con l’ultimo atto posto in essere dall’Ufficio Indagini, costituito dal secondo interrogatorio del Di Biagio, svoltosi il 30.5.2002. I successivi atti, e cioè la relazione dell’Ufficio Indagini datata 16.9.2002 e l’atto di deferimento del Procuratore Federale inoltrato il 22.10.2002, non essendo finalizzati all’accertamento dei fatti, non hanno natura di atti attinenti alle indagini e quindi (come esattamente rilevato dai primi giudici) ben potevano essere posti in essere nella nuova stagione sportiva iniziata l’1.7.2002 senza necessità di autorizzazioni da parte del Presidente Federale. Del pari condivisibili appaiono gli argomenti utilizzati dalla Commissione Disciplinare per rigettare l’eccezione di difetto di giurisdizione. È jus receptum, specie dopo la decisione 23.4.2001 della Corte Federale, che gli arbitri sono soggetti alla giurisdizione “domestica” esclusivamente per le infrazioni che riguardano il solo regolamento dell’A.I.A., mentre per le infrazioni che attengono alle norme federali, come quelle contestate al Di Biagio, essi sono assoggettati alla disciplina generale di cui all’articolo 30 comma 3 dello Statuto Federale. Il ricorso deve invece essere accolto nel merito, non essendo emersi, né dagli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini, né dall’istruttoria dibattimentale di primo grado, elementi probatori idonei a dimostrare la responsabilità del Di Biagio. Con riferimento alla cena svoltasi in un locale pubblico presso Nocera Umbra i primi giudici hanno ritenuto “non credibile” la versione fornita dal Di Biagio, motivando il loro convincimento con argomentazioni del tutto opinabili e prive di riferimenti di fatto. In realtà, dagli atti non è dato ricavare alcuna prova della preordinazione dell’incontro e della consapevolezza da parte del Di Biagio di dover incontrare il Presidente del Casacastalda per discutere con lo stesso su specifiche lamentele relative alle direzioni arbitrali. Circa il contenuto della conversazione, questa Commissione ritiene che gli argomenti di carattere generale sugli arbitri e sulla loro designazione, certamente trattati nel corso dell’incontro, siano del tutto leciti e non comportino violazioni dell’articolo 1 C.G.S.. È invece frutto di mera illazione e sfornita di prova l’affermazione dei primi giudici secondo cui il colloquio sul sistema di designazione degli arbitri non poteva non essere seguito da più specifiche prospettazioni di problematiche inerenti agli interessi della Società Casacastalda “...ed inevitabilmente legati alla designazione, per il futuro, degli Arbitri”. Quando al secondo capo di incolpazione, la delibera impugnata afferma che dalla registrazione della trasmissione televisiva si desumerebbe, senza possibilità di equivoco, che la telefonata ha avuto ad oggetto la richiesta di un arbitro di favore per la gara Casacastalda/ Carbonesca. Tale affermazione sarebbe avvalorata dai termini del dialogo svoltosi tra il conduttore della trasmissione ed il dirigente del Casacastalda Carpinelli. La lettura della trascrizione del suddetto dialogo suggerisce tuttavia conclusioni di ben diversa natura, dal momento che il Carpinelli, pur sollecitato in modo pressante dal conduttore a confermare una frase attribuita al Di Biagio del tenore “vi mando un arbitro che vi favorirà l’incontro”, lungi dall’avvalorare tale versione dei fatti, afferma recisamente di non essere stato presente alla telefonata e di non poter riferire, pertanto, parole direttamente recepite. Una volta sgomberato il campo da quelli che appaiono semplici sospetti alimentati soprattutto dal conduttore di una trasmissione televisiva, non si ravvisa dal semplice fatto di aver ricevuto una telefonata e di aver fornito ad un Presidente di Società generiche rassicurazioni sulla correttezza delle designazioni e direzioni arbitrali, alcuna violazione di principi di lealtà e correttezza imposti dall’articolo 1 C.G.S. ai soggetti dell’ordinamento federale. Né può farsi carico all’incolpato della divulgazione dell’episodio attraverso il mezzo televisivo, ovviamente non dipendente dalla sua volontà. Il Di Biagio va quindi assolto da ogni addebito; conseguentemente deve essere restituita la tassa di reclamo. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l’appello come sopra proposto dal Sig. Di Biagio Remo e per l’effetto annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa versata.
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