FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 10/02/2003 n. 1 e sul sito web: www.figc.it – 1 – APPELLO DELL’A.S. AUDAX SANLURI CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AUDAX SANLURI/CALCETTO ORISTANO DEL 2.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 21 del 28.11.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 10/02/2003 n. 1 e sul sito web: www.figc.it - 1 - APPELLO DELL’A.S. AUDAX SANLURI CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AUDAX SANLURI/CALCETTO ORISTANO DEL 2.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 21 del 28.11.2002) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 20 del 28 novembre 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, decidendo sul reclamo proposto dalla A.S. Audax Sanluri Calcio a Cinque in merito alla sanzione della perdita della gara inflitta dal Giudice Sportivo per inagibilità del campo in occasione della gara del 5.11.2002 con la soc. Calcetto Club Oristano, respingeva il reclamo. Rilevava che la decisione del Direttore di gara di non consentirne l’inizio per le condizioni del campo di gioco era stata ineccepibile e che la responsabilità della mancata disputa della gara andava addebitata alla A.S. Audax Sanluri, cui infliggeva, di conseguenza e come già rilevato, la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la A.S. Audax Sanluri che eccepiva come non fosse obbligata ad organizzare la gara in un campo coperto (come fatto, invece, per la gara del 5.11.2002) e come, a norma di quanto previsto dalla Guida pratica della Regola 1 del Regolamento del Calcio a 5, l’impraticabilità del campo di gioco andasse rilevata solo se la gara si fosse svolta all’aperto. Rilevava in ogni caso, ribadendo quanto già fatto presente in sede di giudizio innanzi alla Commissione Disciplinare, che il campo era scivoloso non per essere stato lavato poco tempo prima dell’inizio dell’incontro, ma per l’umidità, davvero eccezionale, di quella sera; umidità certamente non imputabile a propria inadempienza. Chiedeva pertanto l’annullamento della decisione impugnata e che questa Commissione disponesse la disputa dell’incontro. Alla seduta del 10 febbraio 2003, assenti rappresentanti della Società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L’appello proposto, che prende le mosse dalla (presunta) erronea applicazione di norma federale e dunque dalla previsione di cui all’art. 33, comma 1 lettera b), C.G.S., è ammissibile ma non può essere accolto. È fuor di discussione che l’onere di provvedere alla praticabilità del campo di gioco e di fare in modo che la partita abbia inizio e prosegua fino al termine incombe in via esclusiva sulla squadra ospitante e ciò indipendentemente dal fatto che la partita stessa si disputi al chiuso oppure all’aperto. Va da sé, infatti, che la manutenzione del campo di gioco, e più in generale la predisposizione di quanto necessario perché l’incontro possa svolgersi, non può che gravare sulla squadra che ha sede nel luogo dell’incontro stesso. La società appellante ha invocato a propria discolpa quanto previsto dalla Guida pratica al Regolamento di gioco del calcio a 5, ma anche a prescindere dal valore da attribuire alle opinioni (ché di opinioni si tratta); alle opinioni espresse in tale Guida, non vi è dubbio che l’affermazione secondo cui “l’impraticabilità del rettangolo di giuoco è da rilevarsi soltanto nei casi in cui la gara si svolga all’aperto” non può essere affatto condivisa. Non può esserlo se non nella misura in cui, chiamando in causa “neve”, “ghiaccio”, “pioggia od allagamento”, “vento” ed “insufficiente visibilità causa nebbia o sopraggiunta oscurità” che sono fenomeni atmosferici che si verificano all’aperto, intenda escludere che l’impraticabilità del campo al chiuso sia rilevata per siffatte ragioni. Fermo rimanendo, invece, che possa (e debba) essere rilevata per altre ragioni. Detto, dunque, che è la società ospitante che deve garantire la praticabilità del campo di gioco, sia che la gara si svolga al chiuso che all’aperto, bisogna rilevare che nel caso in esame il Direttore di gara non ha dato il via all’incontro perché il campo, “costituitoda materiale plastico” e “lavato poco prima dell’orario d’inizio della gara”, era “estremamente scivoloso”, e dunque pericoloso per l’incolumità degli atleti. Non vi è motivo di dubitare di siffatte affermazioni, che sono contenute nel referto della gara; che sono state ribadite dall’Arbitro in sede di giudizio innanzi alla Commissione Discilinare e che sono state constatate dai capitani delle due squadre, per cui la decisione dello stesso Arbitro di non far disputare la partita appare più che corretta. Né può sostenersi, come ha fatto la società appellante, che l’inagibilità del campo andava addebitata alla società (incaricata della manutenzione dell’impianto) che ne aveva curato il lavaggio, dal momento che l’A.S. Audax Sanluri avrebbe dovuto adoperarsi perché l’operazione non avvenisse poche ore prima dell’inizio della gara. Anche ad ammettere che il lavaggio fosse avvenuto nel corso della mattinata, come fatto presente dalla società, questa, tenendo conto delle condizioni meteorologiche di quel giorno in quei luoghi, a lei certamente note, avrebbe dovuto provvedere all’eliminazione della scivolosità nel lasso di tempo dal lavaggio all’inizio della gara oppure, ove ciò fosse stato impossibile, impedire del tutto il lavaggio stesso. Comportamento, l’uno o l’altro, certamente rientrante nelle possibilità della A.S. Audax Sanluri e che la società avrebbe dovuto tenere per garantire quella praticabilità del campo di gioco che rientrava nei suoi obblighi primari di società ospitante. Come invece ha omesso di fare, così correttamente incorrendo nella sanzione sportiva della perdita della gara disposta dal Giudice sportivo e confermata dalla Commissione Disciplinare. Ed ulteriormente ribadita da questa Commissione attraverso il rigetto dell’appello proposto. A norma dell’art. 29, punto 13, C.G.S. la tassa reclamo deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Audax Sanluri Calcio a Cinque di Sanluri (Cagliari) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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