FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 10/02/2003 n. 3 e sul sito web: www.figc.it – 3 – APPELLO DELL’A.S. OLIMPUS CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA ROMA CALCETTO/OLIMPUS CALCIO A CINQUE DEL 6.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 40 del 9.1.2002)
FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 10/02/2003 n. 3 e sul sito web: www.figc.it -
3 - APPELLO DELL’A.S. OLIMPUS CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA ROMA CALCETTO/OLIMPUS CALCIO A CINQUE DEL 6.12.2002
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 40 del 9.1.2002)
All’esito della gara Roma Calcetto/Olimpus Calcio a Cinque, disputata il 6.12.2002 nell’ambito del Campionato di Calcio a Cinque Regionale del Comitato Regionale Lazio, terminata con il punteggio di 2 a 1, il competente Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 517 del 12 dicembre 2002, irrogava l’ammenda di Euro 100 alla Olimpus Calcio a Cinque, inibiva fino al 31.3.2003 Verde Andrea (dirigente della Olimpus Calcio a Cinque) e fino al 10.1.2003 Erbaggi Stefano (massaggiatore della Olimpus Calcio a Cinque) e squalificava fino al 15.3.2003 Berardi Alessandro e fino al 10.12.2007 Currò Stefano (entrambi calciatori della Olimpus Calcio a Cinque). Avverso tale decisione proponeva appello l’A.S. Olimpus Calcio a Cinque. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 521 del 9 gennaio 2003, respingeva il reclamo confermando tutte le decisioni impugnate. Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede l’A.S. Olimpus Calcio a Cinque contestando l’operato del direttore di gara e la veridicità dei fatti esposti nel referto arbitrale, nonché fornendo una propria versione degli stessi. Rileva questa Commissione d’Appello che i motivi di cui al ricorso attengono esclusivamente al merito onde introducono un nuovo giudizio sul fatto che non è ammissibile in questa sede, come disposto dall’art. 33 n. 1 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’A. S. Olimpus Calcio a Cinque di Roma, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., ed ordina incamerarsi la tassa.
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