FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 03/03/2003 n. 9 e sul sito web: www.figc.it – 9 – APPELLO DEI SIGG. BEDINI MASSIMO E ZANNONI NERA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 INFLITTA AL FIGLIO MINORENNE BEDINI FRANCESCO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 26 del 23.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 03/03/2003 n. 9 e sul sito web: www.figc.it - 9 - APPELLO DEI SIGG. BEDINI MASSIMO E ZANNONI NERA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 INFLITTA AL FIGLIO MINORENNE BEDINI FRANCESCO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 26 del 23.1.2003) I Signori Bedini Massimo, anche in qualità di Presidente dello S.S. Nuova Laurentina, e Zannoni Nera esercente la potestà genitoriale del calciatore Bedini Francesco chiedono l’annullamento del provvedimento di squalifica fino al 31.12.2004, così fissato dal Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica come da Com. Uff. n. 26 del 23 gennaio 2003. Il reclamo è da considerarsi in parte fondato. Infatti alla luce del referto arbitrale, che fa piena fede probatoria, la sanzione applicata e da considerarsi inadeguata e, comunque, non congrua in relazione ai fatti accertati a carico del calciatore ed indicati nel reclamo in esame. Pertanto, si ritiene necessario una riduzione del periodo di squalifica. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dai Sigg. Bedini Massimo e Zannoni Nera riduce la sanzione della squalifica al 30.6.2004. Dispone restituirsi la tassa versata.
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