FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 03/03/2003 n. 12 e sul sito web: www.figc.it – 12 – APPELLO DELLA POL. SINISCOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SINISCOLA/ BUDONI DEL 5.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 27 del 23.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 03/03/2003 n. 12 e sul sito web: www.figc.it - 12 - APPELLO DELLA POL. SINISCOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SINISCOLA/ BUDONI DEL 5.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 27 del 23.1.2003) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 27 del 23 gennaio 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, decidendo sul reclamo proposto dalla Pol. Siniscola in merito all’impiego del Sig. Miscera Ugo, quale guardalinee di parte, ad opera della Pol. Budoni nella gara Siniscola/Budoni del 5.01.2002, respingeva il reclamo rilevando che dagli atti ufficiali relativi alla stagione sportiva 2002-2003 il Sig. Miscera risultava regolarmente tesserato per la società Budoni al momento dell’incontro del 5.01.2003. Avverso tale decisione proponeva appello la Pol. Siniscola che ribadiva come il Sig. Miscera fosse la medesima persona impiegata dalla soc. Olbia quale guardalinee di parte in occasione della gara Siniscola/Olbia del 7.12.2002. Chiedeva pertanto l’annullamento della decisione impugnata e che, in applicazione del disposto di cui all’art. 12 punto 5 lettera b) C.G.S., venisse inflitta alla soc. Budoni la sanzione della perdita della gara. Alla seduta del 3 marzo 2003, assenti rappresentanti della Società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L’appello della Pol. Siniscola, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali, è ammissibile ma non può essere accolto. In effetti il Sig. Miscera che ha svolto le funzioni di guardalinee di parte per conto della Pol. Budoni in occasione della gara con la Pol. Siniscola del 5.01.2003 è la stessa persona che ha svolto identiche funzioni per conto della soc. Olbia in occasione della gara di questa società con la Pol. Siniscola del 7.12.2002. Lo dimostrano i dati del documento di identità esibito nelle due circostanze; dati (patente di guida n. NU 2155284 N) del tutto identici che riconducono necessariamente al medesimo soggetto. Che il Sig. Miscera nell’arco della medesima stagione sportiva si è qualificato dirigente di due differenti società e per conto di ciascuna di queste ha svolto funzioni di guardialinee di parte è dunque fuor di discussione. Il fatto è, tuttavia, che lo stesso Sig. Miscera, nominato dirigente della Pol. Budoni il 6.09.2002, risulta tesserato di questa società sin dal giorno 17 successivo di talché ha preso parte alla gara del 5.01.2003 quale guardalinee di parte in modo del tutto regolare. E questo anche in considerazione del fatto che lo stesso Sig. Miscera non risulta essersi tesserato per conto della soc. Olbia durante il periodo dal 17.09.2002 (data del tesseramento per conto della Pol. Budoni) al 05.01.2003 (data della gara con la Pol. Siniscola). Così stando le cose, non vi è dubbio che la regolarità della sua posizione in occasione della gara del 5.01.2003 esclude che possa infliggersi alla Pol. Budoni sanzione di alcun genere. Cosa ben diversa potrebbe affermarsi con riferimento alla gara Siniscola/Olbia del 7.12.2002 se questa gara e la posizione assunta dal Sig. Miscera per conto della soc. Olbia non fossero del tutto estranee al presente appello. Come invece lo sono. Per effetto del mancato accoglimento dell’appello la tassa reclamo deve essere incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. respnge l’appello come sopra proposto dalla Pol. Siniscola di Siniscola (Nuoro) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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