FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 03/03/2003 n. 13 e sul sito web: www.figc.it – 13 – APPELLO DELL’AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE ROSA RODRIGO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 264 del 14.2.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 03/03/2003 n. 13 e sul sito web: www.figc.it - 13 - APPELLO DELL’AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE ROSA RODRIGO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 264 del 14.2.2003) Con delibera del 14.2.2003, pubblicata sul Com. Uff. n. 264, la Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque confermava la sanzione del Giudice Sportivo della squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Rosa Rodrigo, a seguito dei fatti avvenuti nel corso della gara Aosta Calcio a Cinque/Bergamo Calcio a Cinque dell’1.2.2003 del Campionato Nazionale Serie A2. Il calciatore Rosa, capitano, a seguito di espulsione, prendeva posto in tribuna invece di recarsi negli spogliatoi e da qui inveiva contro l’arbitro per la decisione assunta. L’Aosta Calcio a Cinque appellava presso la C.A.F. la decisione di secondo grado, sostenendo, tra l’altro, che il calciatore, pur di nazionalità italiana, è giunto in Italia da pochissimo tempo e “non è in grado di esprimere un linguaggio così corretto, incisivo ed offensivo, quale quello risultante dal referto arbitrale”. Il direttore di gara è sempre meritevole, per il ruolo istituzionale che gli viene assegnato, di rispetto e comunque non possono essere accampati motivi a giustificazione di una protesta che si è palesata in forme ed atteggiamenti non consentiti. Fantasiosa appare poi la motivazione sostenuta dell’appellante circa le scarse capacità di comunicazione in Italiano del, si sottolinea, capitano Rosa Rodrigo, in quanto se così fosse appare ancor meno comprensibile la scelta societaria di affidare allo stesso un compito in campo particolarmente delicato. Il reclamo deve essere respinto in quanto la sanzione comminata appare congrua per quanto sopra esposto, in considerazione della “fede privilegiata” riservata al referto degli ufficiali di gara. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’Aosta Calcio a Cinque di Aosta e dispone incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it