FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 10/03/2003 n. 1 e sul sito web: www.figc.it – 1 – APPELLO DELL’U.S. LORENZO MARIANO SCORRANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO MELENDUGNO/SCORRANO DEL 27.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 22 del 19.12.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 10/03/2003 n. 1 e sul sito web: www.figc.it - 1 - APPELLO DELL’U.S. LORENZO MARIANO SCORRANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO MELENDUGNO/SCORRANO DEL 27.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 22 del 19.12.2002) Con telegramma in data 23.12.2002 l’U.S. Lorenzo Mariano Scorrano preannunciava reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 22 del 19 dicembre 2002 con la quale era stata disposta la ripetizione della gara Atletico Melendugno/Lorenzo Mariano Scorrano del 27.10.2002. Osserva questa Commissione che non avendo la predetta Società inoltrato i motivi del reclamo che, a norma dell’art. 33 n. 2 del Codice di Giustizia Sportiva, devono peraltro essere inviati entro il 7° giorno successivo alla data del Comunicato Ufficiale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la richiesta e la ricezione di copia degli atti, l’appello come sopra proposto dall’U.S. Lorenzo Mariano Scorrano di Scorrano (Lecce). Ordina incamerarsi la relativa tassa.
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