FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 10/03/2003 n. 2 e sul sito web: www.figc.it – 2 – APPELLO DELL’A.S. MARINA DI MONTESILVANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003 INFLITTA AL CALCIATORE FRANCESCHINI MASSIMILIANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 34 del 19.12.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 10/03/2003 n. 2 e sul sito web: www.figc.it - 2 - APPELLO DELL’A.S. MARINA DI MONTESILVANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003 INFLITTA AL CALCIATORE FRANCESCHINI MASSIMILIANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 34 del 19.12.2002) Con atto del 27 dicembre 2002 l’A.S. Marina di Montesilvano proponeva, nei termini e nei modi previsti, appello alla C.A.F. avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Abruzzo, pubblicato sul Com. Uff. 24 del 19 dicembre 2002, che in parziale accoglimento del reclamo, riduceva la sanzione dell’inibizione originariamente inflitta al calciatore Franceschini Massimiliano dal Giudice Sportivo sino al 31.10.2004, rideterminandola sino al 31.12.2003. I motivi della cospicua riduzione operata dalla Commissione Disciplinare discendono direttamente dal supplemento di rapporto richiesto all’ufficiale di gara dall’organo di secondo grado e si fondano sulla convinzione che il comportamento tenuto dal calciatore nei confronti del direttore di gara - aggressione verbale e violenta torsione del dito – non era motivato da intenti particolarmente violenti, ma teso nella sostanza ad impedire la materiale esibizione del cartellino rosso. L’appellante nel corpo dell’attuale reclamo deduce che per fattispecie similari le sanzioni comminate dagli organi di giustizia siano state più lievi e lamenta l’eccessiva afflittività della pena. Le prospettazioni difensive non possono scalfire le risultanze degli ufficiali, assistiti, come è noto, da presunzione di attendibilità. La sanzione è già stata diminuita in modo consistente dalla Commissione Disciplinare e quindi non vi è motivo per una ulteriore riduzione. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello sopra proposto dall’A.S. Marina di Montesilvano (Pescara) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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