FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 10/03/2003 n. 5 e sul sito web: www.figc.it – 5 – APPELLO DELL’U.P. VALDIPIERLE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VALDIPIERLE/ PONTICELLESE DEL 24.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 36 del 16.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 10/03/2003 n. 5 e sul sito web: www.figc.it - 5 - APPELLO DELL’U.P. VALDIPIERLE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VALDIPIERLE/ PONTICELLESE DEL 24.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 36 del 16.1.2003) La Polisportiva Ponticellese proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria avverso la regolarità della gara Valdipierle/Ponticellese, disputata il 24 novembre 2002 per il Campionato di 2ª Categoria, Girone “B” e terminata con il risultato di 7-0 per la società di casa per avere fatto partecipare alla gara il calciatore Angari Iuri in posizione irregolare. La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 16 gennaio 2003, rilevando che l’Angari, aveva preso parte alla gara in questione come calciatore e che lo stesso nella domanda di iscrizione al Campionato di 2ª Categoria organizzato dal Comitato Regionale Toscana dell’A.C. Olimpic 96, per la quale era tesserato prima di essere trasferito alla Polisportiva Valdipierle, era stato indicato come allenatore e che lo stesso era iscritto come calciatore nella lista presentata dalla predetta società al direttore di gara in occasione dell’incontro Olimpic 96/Voluntas disputata il 13 ottobre 2003, accoglieva il reclamo e irrogava alla Polisportiva la punizione sportiva della perdita della suddetta gara con il punteggio di 0-2. La Polisportiva Valdipierle ha proposto appello avverso tale decisione. L’appello va respinto. La decisione appellata, infatti, correttamente ha ritenuto irregolare la partecipazione del Sig. Angari alla gara in contestazione. In applicazione dell’art. 40 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., i tesserati possono essere, ad un tempo, allenatore e calciatore per una stessa società ma non possono svolgere attività di calciatore presso una seconda società. La tassa di reclamo, stante la reiezione dell’appello, va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.P. Valdipierle di Lisciano Niccone (Perugia) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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