FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 10/03/2003 n. 6 e sul sito web: www.figc.it – 6 – APPELLO DELL’ASSOCIAZIONE SINUESSA 95 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA CATANZARO CALCIO A CINQUE/SINUESSA 95 DEL 21.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 226 del 24.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 10/03/2003 n. 6 e sul sito web: www.figc.it - 6 - APPELLO DELL’ASSOCIAZIONE SINUESSA 95 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA CATANZARO CALCIO A CINQUE/SINUESSA 95 DEL 21.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 226 del 24.1.2003) L’Associazione Sinuessa 95 ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul C.U. n. 226 del 24 gennaio 2003, con la quale, in accoglimento del reclamo presentato dalla A.S. Catanzaro Calcio a Cinque, è stata dichiarata la inammissibilità dell’originario reclamo presentato al Giudice Sportivo dall’Ass. Sinuessa 95 ed annullata la decisione dello stesso Giudice Sportivo relativa alla mancata disputa della gara valevole per il Campionato Nazionale di Calcio a Cinque Serie B, Catanzaro/Sinuessa 95 del 21.12.2002, con conseguente applicazione a carico della Sinuessa 95 della sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 e della penalizzazione di un punto in classifica. L’attuale ricorrente sostiene che l’errore procedurale nel quale è incorsa e dal quale è derivata la dichiarazione di inammissibilità dell’originario ricorso al Giudice sportivo, è scaturito solo da dati errati contenuti nelle carte federali vigenti e presenti anche nel Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione 2002/2003. Va osservato preliminarmente che il presente ricorso, pur trattando, nel merito, di materia sottratta al giudicato della C.A.F., deve essere ritenuto ammissibile in quanto si contesta la tesi della Commissione Disciplinare relativa alla dichiarazione di inammissibilità dell’originario reclamo al Giudice Sportivo. Ciò posto, le ulteriori argomentazioni della ricorrente circa una presunta inesattezza dei dati contenuti nelle norme federali, come riportati nel C.U. n. 1 della presente stagione sportiva, non possono trovare accoglimento dovendosi, al contrario, affermare l’assoluta chiarezza delle norme stesse. L’art. 55 delle N.O.I.F., infatti, nel prevedere che la competenza ad accertare la sussistenza di una causa di forza maggiore che possa giustificare la mancata presentazione in campo di una squadra, spetta in prima istanza al Giudice Sportivo e, in seconda e definitiva istanza alla Commissione Disciplinare, dispone, al comma 3, che il relativo procedimento è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste, fra l’altro, dall’art. 23 C.G.S., norma questa sostituita nell’attuale formulazione del C.G.S. dall’art. 29. Tale norma, al comma 5, prevede che tutti i reclami ed i ricorsi inoltrati ai competenti organi federali, debbono essere contestualmente inviati in copia alla eventuale controparte. La violazione di questa norma procedurale comporta, così come previsto al comma 9, la inammissibilità del reclamo. Nella fattispecie in esame, essendo certo che l’Associazione Sinuessa 95 non provvide ad inviare copia del reclamo al Giudice Sportivo, alla controparte Catanzaro Calcio a Cinque, bene ha fatto la Commissione Disciplinare a dichiarare inammissibile l’originario ricorso e ad annullare conseguentemente la decisione del Giudice Sportivo che aveva riconosciuto l’esistenza della causa di forza maggiore. Affermata, pertanto, la correttezza della decisione oggetto dell’attuale ricorso, quest’ultimo deve essere respinto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’Associazione Sinuessa 95 di Mondragone (Caserta) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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