FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 10/03/2003 n. 7 e sul sito web: www.figc.it – 7 – APPELLO DELL’U.S. ATLETICO DELFINI SANTANGIOLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. MARIA A VICO/ATLETICO DELFINI SANTANGIOLESE DEL 2.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 59 del 23.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 10/03/2003 n. 7 e sul sito web: www.figc.it - 7 - APPELLO DELL’U.S. ATLETICO DELFINI SANTANGIOLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. MARIA A VICO/ATLETICO DELFINI SANTANGIOLESE DEL 2.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 59 del 23.1.2003) Con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 59 del 23 gennaio 2003, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania ha dichiarato inammissibile il reclamo della ricorrente, in ordine alla sostituzione di persona di due calciatori della soc. S. Maria a Vico; ha rigettato il ricorso, sempre, dell’odierna ricorrente, per la posizione irregolare di alcuni tesserati della soc. S. Maria a Vico e ha rimesso gli atti all’Ufficio Indagini, in ordine a quanto dichiarato dall’arbitro della predetta gara, sulla autenticità del documento di identità asseritamene usato dal calciatore Saccavino Vincenzo della soc. S. Maria a Vico. Avverso la decisione della Commissione Disciplinare ha proposto appello la Delfini Santangiolese, chiedendo la riforma della decisione impugnata, con conseguente, vittoria a tavolino della predetta gara contro la soc. S. Maria a Vico. Per quanto riguarda l’inammissibilità del reclamo per la sostituzione di persona dei due fratelli Saccavino, il reclamo è palesemente infondato, in quanto, per la questione, doveva essere adito il Giudice Sportivo e la ricorrente si limita ad affermare che l’arbitro, benché richiesto, non ha provveduto a riportare, sul referto le osservazioni della soc. Santangiolese sulla regolarità della posizione del calciatore Saccavino, che ha preso parte alla gara; se ciò fosse avvenuto, “il G.S. si sarebbe pronunciato di ufficio, sulla scorta di risultanze ufficiali e noi non saremmo caduti nell’errore (riconosciuto, quindi, dalla stessa ricorrente) di dovere fare reclamo alla Commissione Disciplinare, anziché al G.S.”. Sul punto, è sufficiente osservare che un comportamento del direttore di gara non può giustificare un errore sulla competenza funzionale dell’organo di giustizia da adire. Del rigetto del reclamo per la posizione irregolare dei tesserati della soc. S. Maria a Vico, non vi è cenno nel reclamo alla Commissione. Per quanto riguarda, infine, la regolarità della posizione del calciatore Saccavino, che ha preso parte alla gara, gli atti sono stati trasmessi all’Ufficio Indagini e davanti ad esso potranno farsi valere tutti i rilievi del caso. Solo per completezza, va aggiunto che l’arbitro, sentito dalla Commissione Disciplinare ha affermato “di ritenere di non essere in grado di poter accertare la falsità o la veridicità del documento” in questione. Deve essere incamerata la tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dell’U.S. Atletico Delfini Santangiolese di S. Angelo d’Alife (Caserta) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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