FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 10/03/2003 n. 10 e sul sito web: www.figc.it – 10 – APPELLO DELL’A.S. BARRESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANTA CROCE/BARRESE DEL 22.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 37 del 23.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 10/03/2003 n. 10 e sul sito web: www.figc.it - 10 - APPELLO DELL’A.S. BARRESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANTA CROCE/BARRESE DEL 22.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 23.1.2003) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 22 gennaio 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, decidendo sul reclamo proposto dalla U.P. Santa Croce in merito alla posizione del calciatore Martorana Rosario della A.S. Barrese nella gara Santa Croce/Barrese del 22.12.2002, accoglieva il reclamo infliggendo alla A.S. Barrese la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Rilevava che per effetto dell’esclusione dal campionato, durante il girone di andata, della soc. Caltagirone e della conseguente perdita di valore per la classifica delle gare da questa disputate (art. 53, punto 3, delle N.O.I.F.), il Martorana, benché non avesse partecipato alla gara della sua squadra di appartenenza con detta soc. Caltagirone, avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica non prendendo parte alla gara del 22.12.2002 e ciò a norma dell’art. 17, punto 4, C.G.S.. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la A.S. Barrese che eccepiva come non dovesse trovare applicazione nel caso in esame il disposto di cui al citato art. 17, dal momento che l’annullamento della gara Caltagirone/Barrese (in occasione della quale il Martorana aveva scontato la giornata di squalifica) non era scaturito da una decisione degli organi di giustizia sportiva, ma da una precisa disposizione delle norme federali. Chiedeva pertanto l’annullamento della decisione impugnata ed il ripristino del risultato di parità conseguito sul campo. Alla seduta del 10 febbraio 2003, assenti rappresentanti della Società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L’appello della A.S. Barrese, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali è ammissibile e merita di essere accolto. Ma non per la ragione esposta dalla società. Procedendo con ordine e prendendo spunto dall’argomento fatto valere dalla A.S. Barrese, bisogna rilevare che l’art. 17, punto 4, C.G.S. subordina la regolarità dell’esecuzione di una sanzione alla duplice condizione che la gara, con riferimento alla quale la sanzione stessa viene scontata, consegua un risultato utile agli effetti della classifica e non venga successivamente annullata da un Organo della Giustizia sportiva. Nel caso in esame, non è seriamente contestabile che con la decisione di cui al Com. Uff. n. 30 del 18 dicembre 2002 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia non ha preso in esame, annullandola, la gara Caltagirone/Barrese del 24.11.2002, ma si è occupato della differente gara Calcio Canicatti/Caltagirone del 15.12.2002 infliggendo alla soc. Caltagirone, non presentatasi a disputare l’incontro, la perdita dello stesso per 0-2. È ben vero che il Giudice ha deliberato nello stesso contesto l’esclusione della A.C. Caltagirone dal campionato, ma provvedimento come questo (peraltro incompatibile con quanto deliberato nello stesso contesto ex art. 53, comma 2, delle N.O.I.F.) non costituisce annullamento di questa o di quella gara, meno che mai di quella del 24.11.2002 neppure richiamata. Tanto è vero che nei casi in cui il Giudice ritiene di annullarne una, in forza di norma federale che lo consente, lo delibera espressamente, come a proposito di ciascuna delle 4 gare cui la A.C. Caltagirone non si è presentata. Anche ad attribuire all’esclusione dal campionato una valenza maggiore di quella appena detta, non vi è dubbio che provvedimento del genere non comporta (norme federali alla mano) annullamento di una qualche gara, posto che neppure l’art. 53, punto 3, delle N.O.I.F. applicato dal Giudice al caso della A.C. Caltagirone evoca quel requisito (l’annullamento della gara) che è testualmente richiesto dall’art. 17, comma 4, C.G.S.. Annullamento in ogni caso neppure disposto dal Giudice Sportivo, ma, come correttamente rilevato dalla società appellante, effetto di una norma federale di cui il provvedimento di esclusione del Giudice costituisce il semplice presupposto. Alla luce di queste prime considerazioni e limitatamente al requisito del non annullamento della gara da parte di uno degli Organi della Giustizia sportiva occorre ritenere, in definitiva, che il calciatore Martorana, non prendendo parte all’incontro della sua squadra di appartenenza con la A.C. Caltagirone del 24.11.2002, ha correttamente scontato la giornata di squalifica inflittagli in precedenza, dal momento che l’esclusione dal campionato della A.C. Caltagirone deliberata dal Giudice Sportivo non costituisce né comporta annullamento di gara alcuna, meno che mai di quella che qui specificamente interessa del 24.11.2002. Ai fini della regolarità dell’esecuzione della sanzione occorre verificare, tuttavia, la sussistenza della seconda condizione richiesta dall’art. 17, punto 4, C.G.S., e cioè la validità per la classifica della gara. Da questo differente punto di vista è indubbio che per effetto della esclusione dal campionato, legittimamente decretata dal Giudice Sportivo, ma anche dal Comitato Regionale Sicilia (v. a questo proposito il Com. Uff. n. 30 del 18 dicembre 2002); è indubbio, si stava osservando, che per effetto della esclusione dal campionato durante il girone di andata tutte le gare giocate dalla A.C. Caltagirone (benché non annullate) hanno perso valore per la classifica, come espressamente stabilito dall’art. 53, punto 3, delle N.O.I.F.. Senza che rilevi più di tanto da questo differente punto di vista, è il caso di aggiungere, se per effetto di provvedimento del Giudice (come non sembra) o del disposto di cui all’art. 53 citato. In difetto del requisito della validità della gara ai fini della classifica occorre concludere, dunque, che il Martorana non ha utilmente scontato la squalifica non giocando la partita Caltagirone/Barrese del 24.11.2002. Ne consegue che l’appello della A.S. Barrese, benché proposto sulla base di argomenti condivisibili, dovrebbe essere respinto. Dovrebbe esserlo se non vi si opponesse la fondatezza di un diverso motivo, non fatto valere dalla società ma suscettibile di essere esaminato a norma dell’art. 34, punto 5, C.G.S.; punto (la C.A.F., se rileva che l’Organo di prima o seconda istanza... non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, ...non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, ...riforma la pronunzia impugnata e decide nel merito) che ricalca il n. 4 dell’art. 32 dello stesso Codice in tema di Procedimenti di seconda istanza. L’esclusione della A.C. Caltagirone e la conseguente perdita di valore delle gare giocate fino ad allora sono state deliberate dal Giudice Sportivo e dal Comitato Regionale Sicilia il 18.12.2002 e rese pubbliche il giorno successivo (v. Com. Uff. n. 30). Ebbene, posto che il giorno della gara S. Croce/Barrese (22.12.2002) i termini per l’impugnazione delle due decisioni non erano spirati, le stesse non erano definitive allorché il Martorana ha preso parte alla gara in questione. La sua posizione sotto il profilo dell’esecuzione della squalifica ancora da scontare era, dunque, del tutto regolare. Non lo sarà stata, probabilmente, al momento della diversa gara della A.S. Barrese successiva al passaggio in giudicato delle due decisioni prima ricordate e certamente questa Commissione giungerebbe a conclusioni differenti se questa gara e la (eventuale) partecipazione ad essa del Martorana non fossero del tutto estranee al presente appello. Come invece lo sono. Ritenuto, in definitiva, che il calciatore Martorana ha partecipato alla gara della sua società di appartenenza con la soc. Santa Croce del 22.12.2002 quando ancora l’esclusione dal campionato della A.C. Caltagirone non era definitiva e quando ancora, di conseguenza, non era sorto l’obbligo per lo stesso Martorana di scontare in maniera valida la squalifica che gli era stata inflitta, l’appello proposto va, come già detto, accolto. A norma dell’art. 29, punto 13, C.G.S. la tassa reclamo deve essere restituita. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’A.S. Barrese di Barrafranca (Enna), annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 0-0 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.
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