FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 17/03/2003 n. 1 e sul sito web: www.figc.it – 1 – APPELLO DELL’A.S. FUTSAL CESENA 2000 AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO INERENTE LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI ROVERETI GIANNI, CECCARELLI STEFANO ED ERCOLANI MATTEO NONCHÉ AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 75,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 25 del 23.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 17/03/2003 n. 1 e sul sito web: www.figc.it - 1 - APPELLO DELL’A.S. FUTSAL CESENA 2000 AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO INERENTE LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI ROVERETI GIANNI, CECCARELLI STEFANO ED ERCOLANI MATTEO NONCHÉ AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 75,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 25 del 23.1.2003) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna, infliggeva alla Futsal Cesena 2000 e ai suoi calciatori Ceccarelli Stefano, Ercolani Matteo e Rovereti Gianni le sanzioni specificate nel Com. Uff. n. 21 del 19 dicembre 2002. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna, pronunciandosi sul reclamo proposto dalla Futsal Cesena 2000 avverso tale delibera, dichiarava inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine previsto dall’art. 42 comma 5 C.G.S.. Avverso questa decisione proponevano appello davanti alla C.A.F. la Futsal Cesena e i suoi predetti tesserati, rilevando l’insussistenza della dichiarata inammissibilità, per avere rispettato quanto prescritto dall’art. 32 comma 6 C.G.S.. Il ricoro deve essere rigettato in quanto l’art. 42 comma 5 C.G.S. impone che i ricorsi di secondo grado debbano essere proposti entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare, mentre il ricorso della Futsal Cesena 2000 è stato presentato oltre tale termine, come puntualmente rilevato dalla Commissione Disciplinare. Per completezza va aggiunto che il diritto di essere sentiti e di prendere visione o estrarre a proprie spese copia dei documenti ufficiali, nel caso in esame, poteva essere esercitato esclusivamente al momento del gravame, ex art. 32 comma 6 C.G.S., evenienza non verificatasi. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Futsal Cesena 2000 di Cesena e dispone incamerarsi la tassa versata.
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