FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 17/03/2003 n. 2 e sul sito web: www.figc.it – 2 – APPELLO DEL F.C. GALLICCHIO 95 AVVERSO DECISIONE MERITO GARA GALLICCHIO 95/CASTELSARACENO DELL’1.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 35 del 29.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 17/03/2003 n. 2 e sul sito web: www.figc.it - 2 - APPELLO DEL F.C. GALLICCHIO 95 AVVERSO DECISIONE MERITO GARA GALLICCHIO 95/CASTELSARACENO DELL’1.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 35 del 29.1.2003) A seguito della gara del Campionato di 3ª Categoria Gallicchio 95/Castelsaraceno, dell’1.12.2002, la società Gallicchio proponeva reclamo al Giudice Sportivo lamentando la posizione irregolare del Signor Ponzio Vito, nato il 20.8.1987, schierato dalla società Castelsaraceno in qualità di assistente dell’arbitro, in quanto privo dell’autorizzazione di cui all’art. 34.3 delle N.O.I.F. e richiedendo di conseguenza la vittoria per 0-2. Il Giudice Sportivo in accoglimento del reclamo, Com. Uff. 10 del 2 gennaio 2003, assegnava gara vinta al F.C. Gallicchio riconoscendo fondati i motivi sostenuti. La società Castelsaraceno avversava tale provvedimento presso la Commissione Disciplinare sostenendo che i reclami inerenti la regolarità di posizione dei tesserati, a norma dell’art. 42.3 C.G.S., debbano essere proposti alla Commissione Disciplinare e non al Giudice Sportivo. La Commissione Disciplinare, con Com. Uff. 35 del 29 gennaio 2003, in accoglimento del reclamo dichiarava inammissibile il precedente ricorso della società Gallicchio 95 e ripristinava il risultato conseguito sul campo. L’attuale reclamante F.C. Gallicchio 95, in data 5.2.2003, ha adito la C.A.F. Chiedendo l’annullamento della decisione della Commissione Disciplinare perché, pur riconoscendo l’errore nell’inoltro dell’originario reclamo al Giudice Sportivo avrebbe potuto trasmettere d’ufficio il reclamo alla competente Commissione Disciplinare per l’esame dello stesso. Il reclamo è da accogliere per il principio più volte applicato della “conservazione degli atti”; quand’anche un reclamo sia inoltrato all’ente non competente è onere dello stesso trasmetterlo all’organo cui andava indirizzato. Sarà poi lo stesso organo competente a giudicare ammissibilità e merito. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal F.C. Gallicchio 95 di Gallicchio (Potenza) annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 comma 5 C.G.S., con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata per l’esame di merito. Dispone restituirsi la tassa versata.
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