FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 17/03/2003 n. 4 e sul sito web: www.figc.it – 4 – RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’A.S. AGRIGENTO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AGRIGENTO/BOSCO 1970 DEL 16.11.2002 (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 23/C del 30.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 17/03/2003 n. 4 e sul sito web: www.figc.it - 4 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’A.S. AGRIGENTO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AGRIGENTO/BOSCO 1970 DEL 16.11.2002 (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 23/C del 30.1.2003) Con delibera del 31.1.2003 la C.A.F. in accoglimento dell’appello, proposto dall’A.S. Bosco 1970 di Marsala, relativamente al merito della gara Agrigento/Bosco 1970 del 16.11.2002 ed in riforma della decisione del Giudice Sportivo, annullava senza rinvio la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia ed infliggeva alla A.S. Agrigento Calcio la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara suddetta con il punteggio di 0-2. In data 5.2.2003 la A.S. Agrigento Calcio proponeva ricorso per revocazione, deducendo il tardivo avviso, ex art. 30 e 33 C.G.S., dell’udienza del 30.1.2003 davanti alla C.A.F. e lamentando irregolarità del referto arbitrale della gara in esame. Il ricorso è infondato in quanto la richiesta di revocazione non è giustificata da nessuno dei casi previsti dall’art. 35 C.G.S.. Per completezza va solo osservato che il documento intestato alla A.S. Bosco 1970, in bianco, al quale si fa riferimento nel ricorso della A.S. Agrigento, è entrato in possesso della predetta società in epoca antecedente la decisione della C.A.F.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dall’A.S. Agrigento Calcio di Agrigento e dispone incamerarsi la tassa versata.
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