FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 13/02/2003 n. 4 e sul sito web: www.figc.it – 4 – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO DECISIONI SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. ZEMAN ZDENEK E DELLA SALERNITANA SPORT (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 207 del 16.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 13/02/2003 n. 4 e sul sito web: www.figc.it - 4 - APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO DECISIONI SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. ZEMAN ZDENEK E DELLA SALERNITANA SPORT (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 207 del 16.1.2003) Con atto del 20.1.2003, il Procuratore Federale proponeva appello, avverso la decisione della Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti del 16.1.2003, relativa al deferimento del Sig. Zdenek Zeman e della Salernitana S.p.A., con la quale è stata irrogata, ad entrambi, la sanzione di 5.000 euro, per dichiarazioni gravemente lesive dell’organizzazione federale, pronunciate, dallo Zeman e riportate su vari organi della stampa nazionale. Il ricorso, che ha per oggetto l’entità della sanzione, è fondato e deve essere accolto, nel senso che segue. La responsabilità dello Zeman è stata ritenuta per il contenuto di un’intervista, con particolare riferimento alle sue dichiarazioni sulla soc. G.E.A. e sui contatti, con altre società, di alcuni calciatori dell’A.S. Roma (all’epoca di questi fatti, allenata dallo stesso Zeman), che avevano partecipato alla gara di campionato Roma/Inter del 3.5.1999. La motivazione della decisione della Commissione Disciplinare, in punto di responsabilità, è condivisa da questa Commissione e deve intendersi, qui, integralmente riportata. In sostanza, le dichiarazioni dello Zeman consistono in gravi insinuazioni sulla regolarità di svolgimento del massimo campionato; della gara suindicata e sul comportamento di soggetti che operano nell’ordinamento federale. Sul punto, va chiarito, un’ennesima volta, che, anche nell’ambito dell’ordinamento sportivo, il diritto di critica, per potersi definire tale, deve avere, come ineludibile presupposto, la verità dei fatti affermati (con gli adeguamenti del caso, in materia di opinioni, dove l’ambito di valutazione soggettiva può essere più ampio e meno ancorato a fatti precisi). In caso contrario, non di diritto di critica o di diritto ad informare può parlarsi, bensì, di disinformazione dell’opinione pubblica, con tutte le gravi conseguenze che, purtroppo, sono sotto gli occhi di tutti, a causa, anche, del continuo e esasperato clima di sospetto che viene, anche, per questo motivo ad autoalimentarsi, sempre in maggiore misura. Ciò premesso, è evidente che creare dei sospetti (le indagini svolte dagli organi federali non hanno confermato la veridicità delle affermazioni di Zeman) sulla regolarità dei campionati ed, in particolare, su di una partita della squadra da lui allenata, all’epoca dei fatti (dove la presunzione di veridicità, per il lettore, è, ovviamente, maggiore) offende, in modo particolarmente grave, il bene tutelato dalla norma in esame. Per completezza espositiva, va osservato che, in caso di sospetti su irregolarità, riguardanti norme federali, il tesserato ha, esclusivamente, l’obbligo di denunciare i fatti agli organi competenti ad accertarne la veridicità. Per tornare al caso in esame, la gravità del fatto è desumibile, anche, dal notevole risalto dato alle dichiarazioni di Zeman su importanti quotidiani nazionali. Prima di passare alla valutazione sull’adeguatezza dell’entità della pena, inflitta dalla Commissione Disciplinare, va ribadito, come già fatto in primo grado, che “oggetto del giudizio sono esclusivamente le dichiarazioni rilasciate da Zeman, pubblicamente, ad organi di stampa (e non quelle effettuate in sede di interrogatorio ai collaboratori dell’Ufficio Indagini). Tra queste dichiarazioni rese alla stampa, lo Zeman è stato sanzionato, dalla Commissione Disciplinare, esclusivamente, per i fatti riguardanti la soc. G.E.A. e gli asseriti contatti verificatisi tra alcuni calciatori della Roma con l’Inter, prima della predetta gara. Il ricorrente, nelle sue “controdeduzioni” del 26.1.2003, chiede, esclusivamente, “la conferma della decisione della Commissione Disciplinare”. E, anche in questa sede, insiste sull’esistnza “di un conflitto di interessi in cui può trovarsi la G.E.A., un condizionamento sull’impegno almeno mentale dei calciatori, che assiste, che può incidere sulle prestazioni e, quindi, sui risultati”. Mentre, non affronta la questione dei “contatti” avuti da alcuni calciatori della Roma, con altra società. La Commissione ritiene che, per gli esposti motivi, la sanzione inflitta allo Zeman, dalla Commissione Disciplinare debba essere ritenuta di tale gravità (per l’idoneità ad arrecare pregiudizio all’istituzione federale) da giustificare la sanzione prevista dall’art. 14 comma g) C.G.S. e quindi, deve essere aumentata a due mesi e quindici giorni di squalifica, ferma restando la sanzione pecuniaria di 5.000 euro di ammenda. Nella determinazione della pena, oltre a quanto fin qui detto, va ricordato che la fattispecie in esame è aggravata, ex art. 4 commi 1 e 3 C.G.S.. Dalla conferma della sanzione pecuniaria per lo Zeman, deriva il rigetto dell’appello per quanto concerne la Selernitana S.p.A.. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal Procuratore Federale infligge la sanzione della squalifica per mesi 2 e giorni 15 al Sig. Zeman Zdenek, confermando le sanzioni di e5.000,00, già inflitte dai primi giudici ai deferiti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it