FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 13/02/2003 n. 6 e sul sito web: www.figc.it – 6 – APPELLO DEL TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.4.2003, INFLITTA AL MASSAGGIATORE SIMONE SANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 135/C del 22.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 13/02/2003 n. 6 e sul sito web: www.figc.it - 6 - APPELLO DEL TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.4.2003, INFLITTA AL MASSAGGIATORE SIMONE SANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 135/C del 22.1.2003) Il Giudice Sportivo, in base al rapporto del Commissario di Campo, con delibera 7.1.2003, squalificava sino a tutto il 31.5.2003 il massaggiatore Simone Sante del Taranto Calcio s.r.l. perché al termine della gara nella fase del rientro negli spogliatoi colpiva con un calcio ad una gamba un atleta ospite, cagionando, conseguentemente, una colluttazione fra i calciatori delle due squadre, che veniva sedata dall’intervento delle forze dell’ordine. Contro tale decisione ha proposto reclamo alla Commissione Disciplinare il Taranto Calcio s.r.l. ammettendo il fatto addebitato al massaggiatore, ma sostenendo trattarsi di un fatto involontario dovuto alla calca formatasi al rientro delle squadre negli spogliatoi. La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C ha ritenuto certa la responsabilità del massaggiatore (per la fede probatoria privilegiata attribuita agli atti degli ufficiali di gara) ma sulla scorta del metro sanzionatorio costantemente applicato, ha, con delibera 22.1.2003, accolto parzialmente il reclamo riducendo la squalifica fino a tutto il 15.4.2003. Contro tale decisione propone reclamo la Taranto Calcio s.r.l. chiedendo una cospicua, se non totale riduzione della squalifica inflitta al proprio massaggiatore. Il reclamo proposto a questa C.A.F. deve essere dichiarato inammissibile, ex art. 33 comma 1 C.G.S., perché fondato su motivi non previsti né consentiti per proporre impugnazione dinanzi alla C.A.F.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dal Taranto Calcio di Taranto e dispone incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it