FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 03/03/2003 n. 6 e sul sito web: www.figc.it – 6 – APPELLO DELL’U.S. SIRACUSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER TRE GIORNATE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 14.2.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 03/03/2003 n. 6 e sul sito web: www.figc.it - 6 - APPELLO DELL’U.S. SIRACUSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER TRE GIORNATE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 102 del 14.2.2003) Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare ha confermato la sanzione inflitta in prime cure, ai danni dell’attuale reclamante, della squalifica del campo per tre giornate di gara, a seguito dei gravi incidenti verificatisi nell’incontro di cui in intestazione, causati dalla condotta dei sostenitori dell’U.S. Siracusa, ed alla base prima della sospensione della gara per dodici minuti, e quindi della sua definitiva interruzioneattesa l’impossibilità di portarla a termine regolarmente. Gli incresciosi accadimenti in questione hanno comportamento, sempre ai danni del Siracusa, anche la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 (punteggio peraltro corrispondente al risultato del campo al momento della definitiva sospensione della gara, intervenuta al 42° del II tempo), ma tale aspetto esula dall’attuale thema decidendum. Le argomentazioni e deduzioni difensive svolte, in punto di fatto, dall’attuale reclamante non sono state considerate dall’Organo di giustizia di secondo grado degne di considerazione, anzitutto siccome smentite dall’esame degli atti ufficiali, dotati di fede privilegiata ai sensi dell’art. 31 a1) C.G.S., secondo poi in quanto ritenute non credibili. Anche circa le argomentazioni più prettamente giuridiche, in ordine alla pretesa non punibilità della società ospitante in difetto di comprovata colpevolezza in concreto, la Commissione Disciplinare ha avuto gioco facile nel ribattere, questa volta sulla base degli artt. 9 e 11 C.G.S., i quali evidentemente delineano un regime di responsabilità oggettiva della società per i fatti commessi dai propri sostenitori, che viene esclusa unicamente allorché i fatti siano commessi “per motivi estranei alla gara”. A tale ultimo proposito si è osservato, a cura dei giudici di seconda istanza, che la circostanza che la protesta fosse indirizzata in danno della dirigenza locale non costituiva motivo idoneo a far ritenere tale protesta estranea, anche occasionalmente, alla gara. Con il reclamo in trattazione, la U.S. Siracusa, che peraltro al momento dell’udienza ha già scontato due delle tre giornate di squalifica del campo, è tornata a lamentare l’inesatta percezione da parte dei primi giudici della effettiva gravità dei fatti, e comunque l’incongruenza ed il difetto di motivazione della pronunzia impugnata (di qui l’ammissibilità dell’appello), che ha inflitto, sulla base di contestabili meccanismi di responsabilità oggettiva, una sanzione comunque non proporzionata ai fatti causati da poche decine di sconsiderati e, non da ultimo, ai precedenti disciplinari della stessa società reclamante. Il reclamo, per la parte in cui è ammissibile, ovvero dove non va ad impingere in valutazioni di opportunità o di merito circa i fatti accaduti, la cui deliberazione, come è noto, sarebbe comunque preclusa all’attuale Organo giudicante nel presente grado di giudizio, va respinto. I precedenti Organi di giustizia, infatti, risultano aver fatto corretta e legittima applicazione dei sedimentati meccanismi della responsabilità oggettiva della società per i fatti gravi e incresciosi posti in essere dalla propria tifoseria; fatti che nella specie non possono di certo considerarsi, per le modalità stesse del loro verificarsi, come accaduti “per motivi estranei alla gara”, anche ove fossero stati primariamente indirizzati avverso la dirigenza locale. Nella quantificazione della pena, ritenendosi di dover confermare il responso dei due precedenti gradi di giudizio, occorre evidenziare che la società incolpata, per sua stessa ammissione, risulta aver già subito, nel corso di questa stessa stagione sportiva, altre due sanzioni, seppur di natura pecuniaria, comunque sempre relazionate ad intemperanze dei propri sedicenti tifosi. Oltre al richiamo dei precedenti specifici, giova, da ultimo, sottolineare come nei precedenti gradi di giudizio si sia già congruamente tenuto conto del fattivo comportamento posto in essere dai dirigenti della stessa società. Per i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S. Siracusa di Siracusa e dispone incamerarsi la tassa versata.
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