FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 17/03/2003 n. 3 e sul sito web: www.figc.it – 3 – APPELLO DELL’A.S. CITTÀ DI AVEZZANO CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 2 MESI INFLITTA AL CALCIATORE IPPOLITI LORENZO E DELL’AMMENDA DI e 150,00 ALLA SOCIETÀ SU DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 226 del 24.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 17/03/2003 n. 3 e sul sito web: www.figc.it - 3 - APPELLO DELL’A.S. CITTÀ DI AVEZZANO CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 2 MESI INFLITTA AL CALCIATORE IPPOLITI LORENZO E DELL’AMMENDA DI e 150,00 ALLA SOCIETÀ SU DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 226 del 24.1.2003) Il Procuratore Federale deferiva, fra gli altri, il calciatore Ippoliti Lorenzo, tesserato con la A.S. Città di Avezzano Calcio a Cinque (con la cui squadra aveva disputato dal 9.2.2002 al 27.4.2002 n. 6 partite nel Campionato di Serie C nella stagione sportiva 2001-2002), il quale, pur non avendo alcun rapporto con la A.S. Avezzano Calcio a Cinque aveva con quest’ultima disputato: 1) la gara di campionato Marina C.S.A./Avezzano del 23.10.2001; 2) la gara di Coppa Italia Avezzano/Marina C.S.M. del 13.11.2001; 3) la gara Under 21 Avezzano/Teate Chieti dell’11.11.2001. Deferiva conseguentemente la Società A.S. Avezzano Calcio a Cinque. La Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque, con delibera n. 226 del 24 gennaio 2003 riteneva responsabile l’Ippoliti Lorenzo della violazione di cui all’art. 1.1 C.G.S. e la A.S. Città di Avezzano Calcio a Cinque per responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato; infliggeva al tesserato Ippoliti Lorenzo la sanzione sportiva della squalifica di mesi 2, alla Società A.S. Città di Avezzano Calcio a Cinque la sanzione pecuniaria di Euro 150,00 di ammenda. Ricorreva formalmente a questa Commissione d’Appello Federale l’A.S. Città di Avezzano Calcio a Cinque in proprio ed in nome e per conto del proprio tesserato Ippoliti Lorenzo sostenendo, in sostanza, la non sanzionabilità del comportamento tenuto dai ricorrenti, in quanto, all’epoca dei fatti in contestazione (ottobre-novembre 2001) l’Ippoliti Lorenzo non risultava tesserato con alcuna società della L.N.D., essendo il tesseramento stato effettuato il 30.1.2002. Chiedeva pertanto l’annullamento della squalifica di 2 mesi per il calciatore Ippoliti Lorenzo e della sanzione pecuniaria di euro 150,00 a carico della società. L’appello è infondato e va rigettato. L’art. 1.1 C.G.S. sancisce l’obbligo per tutti i tesserati di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità di ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Nella specie è pacifico che l’Ippoliti Lorenzo abbia illegittimamente disputato 3 gare nell’ottobre-novembre 2001 con l’Avezzano Calcio a Cinque pur non essendo tesserato con essa; e che volutamente abbia taciuto tale situazione al momento del tesseramento con la Società A.S. Città di Avezzano Calcio a Cinque avvenuto il 30.1.2002. Conseguenziale la responsabilità oggettiva di quest’ultima società per l’operato del proprio tesserato. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Città di Avezzano Calcio a Cinque di Avezzano (L’Aquila) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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