FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 17/03/2003 n. 6 e sul sito web: www.figc.it – 6 – APPELLO DEL G.S. MAZARA 1946 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MAZARA/ FINCANTIERI DEL 15.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 38 del 29.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 17/03/2003 n. 6 e sul sito web: www.figc.it - 6 - APPELLO DEL G.S. MAZARA 1946 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MAZARA/ FINCANTIERI DEL 15.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 38 del 29.1.2003) Dagli atti ufficiali (referti dell’arbitro e del commissario di campo) della gara Mazara 46/Fincantieri del 15.12.2002, valida per il Campionato di Eccellenza Regionale Sicilia, emergeva che, nel corso del secondo tempo, sostenitori locali avevano lanciato un petardo nell’area di rigore avversaria. Dopo l’esplosione, il portiere della Fincantieri si era accasciato al suolo ed era stato trasportato all’Ospedale. La Soc. Fincantieri proponeva reclamo al Giudice Sportivo del Comitato Regionale Sicilia, chiedendo che fosse affermata la responsabilità oggettiva della Società Mazara per la condotta dei suoi sostenitori, dalla quale era derivata alla ricorrente una grave menomazione sportiva, e che conseguentemente fosse assegnata la vittoria alla Soc. Fincantieri; in subordine, che fosse disposta la ripetizione della gara non conclusasi regolarmente; in ulteriore subordine, che fosse inflitta alla Soc. Mazara una “pesante penalizzazione in classifica”. Il Giudice Sportivo, con delibera pubblicata sul C.U. n. 33 del 2 gennaio 2003, dichiarava il reclamo inammissibile ai sensi dell’art. 29 comma 1 C.G.S., in quanto sottoscritto da persona non legittimata. La Fincantieri impugnava tale decisione dinanzi alla competente Commissione Disciplinare e questa la riformava (vedi C.U. n. 38 del 21 gennaio 2003) disponendo la remissione degli atti al Giudice Sportivo per la pronuncia nel merito. Ricorre a questa Commissione d’Appello il G.S. Mazara 1946, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano la presentazione dei reclami e chiedendo pertanto che venga annullata la decisione della Commissione Disciplinare: sostiene in proposito la ricorrente che il reclamo di primo grado è stato sottoscritto da persona non legittimata in quanto priva del potere di rappresentare la Fincantieri. Con ulteriori motivi, eccepisce altresì la genericità e mancanza di motivazione del reclamo proposto dalla Fincantieri dinanzi alla Commissione Disciplinare e la mancata comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, sia in primo sia in secondo grado. Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Secondo l’art. 29 n. 1 C.G.S. sono legittimati a proporre reclamo le società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso. Secondo l’interpretazione di tale norma costantemente seguita dagli organi di Giustizia Sportiva, la presentazione dei reclami deve essere sempre effettuata dalla parte interessata; è fatta salva esclusivamente l’ipotesi di reclamo presentato in forza di procura speciale notarile. Nel caso in esame, il reclamo della Fincantieri al Giudice Sportivo è stato presentato e sottoscritto dall’avvocato della reclamante nella qualità di “legale di fiducia” in base ad un “atto di nomina di legale di fiducia”, redatto su un foglio separato e privo di specifici riferimenti al reclamo, che non può quindi assumere neppure valore di procura speciale, essendo privo dei caratteri di contestualità e specificità ad esso erroneamente attribuiti dalla Commissione Disciplinare. Deve quindi essere dichiarata l’inammissibilità del reclamo proposto in primo grado dalla Soc. Fincantieri, conformemente a quanto deciso dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal G.S. Mazara 1946 di Mazara del Vallo (Trapani), annulla l’impugnata delibera ripristinando quella del Giudice Sportivo che dichiarava inammissibile il reclamo proposto dalla società Fincantieri avverso la suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.
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