FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 24/03/2003 n. 6 e sul sito web: www.figc.it – 6 – APPELLO DEL F.C. TURRIS 1944 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI TURRIS/PREZIOSISSIMO SANGUE DEL 12.1.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 28 del 6.2.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 24/03/2003 n. 6 e sul sito web: www.figc.it - 6 - APPELLO DEL F.C. TURRIS 1944 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI TURRIS/PREZIOSISSIMO SANGUE DEL 12.1.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 28 del 6.2.2003) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 28 del 6 febbraio 2003 il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica decidendo sul reclamo proposto dalla Polisportiva Preziosissimo Sangue in merito alla posizione dei calciatori G. Iannuzzi, M. Martone, A. Oriunto e F. Petrucci della F.C. Turris 1944 nella gara F.C. Turris/Pol. Preziosissimo Sangue del 12.1.2003, infliggeva al F.C. Turris la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Rilevava il Giudice che i quattro calciatori erano stati espulsi nel corso della gara con la soc. Vollese del 22 dicembre dell’anno precedente e che a norma dell’art. 41, comma 2, C.G.S. avrebbero dovuto considerarsi automaticamente squalificati. Non avrebbero dovuto partecipare, dunque, alla gara del 12.1.2003, quella, per l’appunto, con la Pol. Preziosissimo Sangue. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello il F.C. Turris rilevando che i calciatori non erano stati espulsi nel corso della gara con la soc. Vollese, ma successivamente squalificati per aver proferito “frasi ingiuriose ed irriguardose nei confronti dell’arbitro” al termine della stessa e quando calciatori e direttore di gara si stavano allontanando dal terreno di gioco. Non vertendosi, dunque, in un caso di squalifica automatica, chiedeva l’annullamento della decisione ed il ripristino del risultato di 4-2 conseguito sul campo. Alla seduta del 24 marzo 2003, assenti rappresentanti della Società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L’appello del F.C. Turris 1944, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali, è ammissibile e merita accoglimento. Risulta dal referto arbitrale relativo alla gara Vollese/Turris del 22.12.2002 che i quattro calciatori poi impiegati dalla odierna appellante nella gara del 12.1.2003 con la Pol. Preziosissimo Sangue non sono stati espulsi nel corso della gara, ma squalificati a seguito del comportamento (giustamente giudicato scorretto) tenuto al termine della stessa e nel mentre calciatori e direttore di gara si allontanavano dal terreno di gioco. Così stando le cose, non vi è dubbio che il caso non rientra nell’ambito di efficacia normativa di cui all’art. 41, comma 2, C.G.S. in tema di squalifica automatica, di talché fondatamente il F.C. Turris ha ritenuto i propri calciatori legittimati a prender parte alla gara successiva. La squalifica avrebbe dovuto essere inflitta dal Giudice Sportivo, come difatti è avvenuto, e soltanto a seguito della sua pubblicazione sul Comunicato Ufficiale i calciatori non avrebbero dovuto prender parte ad una gara ufficiale. Posto, tuttavia, che la squalifica dei quattro calciatori è stata resa nota con il Com. Uff. n. 25 del 16 gennaio 2003, gli stessi quattro calciatori hanno preso parte alla gara del 12 gennaio precedente con la Pol. Preziosissimo Sangue in posizione assolutamente regolare. Discende dalle considerazioni appena fatte che la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado va annullata e che deve essere ripristinato il risultato di 4-2 conseguito dalle due squadre sul campo. A norma dell’art. 29, punto 13, C.G.S. l’accoglimento dell’appello comporta la restituzione della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal F.C. Turris 1944 di Torre del Greco (Napoli) annulla l’impugnata delibera, ripristinando altresì, il risultato di 4-2 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.
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