FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 24/03/2003 n. 7e sul sito web: www.figc.it – 7 – APPELLO DELL’A.S. TROINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VICTORIA/TROINA DEL 5.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 39 del 6.2.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 24/03/2003 n. 7e sul sito web: www.figc.it - 7 - APPELLO DELL’A.S. TROINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VICTORIA/TROINA DEL 5.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 39 del 6.2.2003) L’A.S. Troina ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 5 febbraio 2003, con la quale veniva respinto il ricorso relativo alla presunta irregolare posizione del calciatore Calabretta Orazio nella gara Victoria/Troina del 5.1.2003. Sostiene la reclamante che il tesseramento del Calabretta quale calciatore per la società Victoria nella stagione sportiva 2002/2003 deve ritenersi illegittimo in quanto già tesserato, formalmente o sostanzialmente, con la società Peonia di Riposto con l’incarico sia di allenatore della squadra partecipante al campionato Allievi Regionali che di capo dei tecnici della Scuola Calcio. Questa Commissione d’Appello ritiene fondato il reclamo della A.S. Troina. Risulta infatti dagli atti ed in particolare dalle distinte di gara del 20.10.2002 e 12.1.2003, che il Calabretta ha svolto attività di allenatore per la società Peonia, essendo in possesso di tesserino e qualifica di “allenatore di base”. A mente dell’art. 35 comma 1del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 38 comma 4 delle N.O.I.F., i tecnici, nel corso della medesima stagione, non possono tesserarsi né - indipendentemente dal tesseramento - svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse. Il ricorso pertanto deve essere accolto e, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art. 12 C.G.S., deve essere inflitta alla società Victoria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.S. Troina di Troina (Enna), annulla l’impugnata delibera infliggendo alla Pol. Victoria la sanzione della punizione sportiva di perdita per 0-2 nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.
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