FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 23/06/2003 n. 5 e sul sito web: www.figc.it – ORDINANZE 5 – APPELLO DELLA S.C. CUS ARCAVACATA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 14 PUNTI IN CLASSIFICA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 102 del 6.5.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 23/06/2003 n. 5 e sul sito web: www.figc.it - ORDINANZE 5 - APPELLO DELLA S.C. CUS ARCAVACATA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 14 PUNTI IN CLASSIFICA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 102 del 6.5.2003) L’Ufficio tesseramento del Comitato Regionale Calabria concedeva, in data 30.8.2002, il nulla osta al trasferimento temporaneo del calciatore Rosati Antonio dalla U.S. Santa Maria di Catanzaro alla S.C. CUS Arcavacata. Il 19.1.2003, a seguito dell’incontro di Promozione Aprigliano/Cus Arcavacata, l’Aprigliano proponeva reclamo per l’irregolare posizione di tesseramento del calciatore Rosati Antonio, per violazione dell’art. 101 N.O.I.F.; analogo reclamo veniva poi proposto dalla società Luzzese Calcio per l’incontro disputato il 26.1.2003 con la stessa Arcavacata. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria sospendeva il giudizio, disponendo la trasmissione degli atti alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. con richiesta di giudizio circa la regolarità della posizione del detto calciatore. La Commissione Tesseramenti, in data 16.4.2003 (Com. Uff. n. 28/D), dichiarava nullo il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Rosati Antonio in favore della S.C. CUS Arcavacata, datato 30.8.2002, per violazione dell’art. 101, comma 1, N.O.I.F., risultando che lo stesso, quale calciatore non professionista, era già stato oggetto di trasferimento temporaneo per le due consecutive stagioni sportive precedenti. Conseguentemente la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria (Com. Uff. n. 107 del 12 maggio 2003), in accoglimento dei reclami proposti dalla Aprigliano Calcio e dalla A.S. Luzzese Calcio, irrogava alla S.C. CUS Arcavacata la punizione sportiva della perdita delle gare Aprigliano/Cus Arcavacata del 19.1.2003 e Luzzese/ Cus Arcavacata del 26.1.2003, entrambe con il punteggio di 0-2. Nel frattempo, in data 29.4.2003, il Presidente del Comitato Regionale Calabria, a seguito del provvedimento di revoca del trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Rosati Antonio in data 24.4.2003, deferiva il calciatore stesso per violazione dell’art. 101, comma 1, delle N.O.I.F., per aver sottoscritto un trasferimento a titolo temporaneo per più di due stagioni sportive consecutive, nonché la società S.C. CUS Arcavacata e la Società U.S. Santa Maria Catanzaro per violazione dell’art. 101, comma 1, N.O.I.F. e dell’art. 2, comma 4, C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al calciatore. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria (Com. Uff. n. 102 del 5 maggio 2003) irrogava al calciatore Rosati Antonio la squalifica fino al 31 dicembre 2004, alla società U.S. Santa Maria Catanzaro l’ammenda di euro 1.500, alla società S.C. CUS Arcavacata, infine, ai sensi dell’art. 12, comma 8, C.G.S., la penalizzazione di punti 14, pari al numero delle gare cui aveva preso parte il calciatore Rosati Antonio, non considerando in detto calcolo le gare relative ai ricorsi proposti dalla società Aprigliano e Luzzese Calcio. Avverso tale delibera la S.C. CUS Arcavacata ha esperito ricorso, in data 10.5.2003, a questa Commissione d’Appello Federale, sostenendo la propria buona fede, visto che il 30.8.2002 l’Ufficio Tesseramento presso il Comitato Regionale Calabria aveva concesso il proprio nulla-osta al trasferimento temporaneo di cui in oggetto. Ha inoltre evidenziato come, essendo la situazione nota sin dal gennaio 2003 ed avendo la Commissione Tesseramenti dichiarato nullo il trasferimento solo in data 16.4.2003, la società abbia subito un danno assai rilevante dalla penalizzazione di ben 14 punti, trovandosi costretta a disputare i play-out per la permanenza nel girone A del Campionato di Promozione calabrese, così come da Comunicato Ufficiale n. 109 del 14 maggio 2003. I rappresentanti dell’Arcavacata, inoltre, hanno rappresentato dinanzi a questa C.A.F., nel corso dell’udienza del 23.6.2003, che la Commissione Disciplinare ha diversamente interpretato l’art. 25, commi 4 e 5, C.G.S., con precipuo riferimento ai deferimenti per la posizione irregolare di calciatori, nel senso della perentorietà del termine di giorni 15 dalla gara entro cui procedere al deferimento e della riduzione a 7 giorni di tale termine con riferimento alla gara di chiusura del campionato o del torneo di riferimento. Da ultimo, dunque, i rappresentanti della società reclamante hanno dedotto l’irricevibilità del deferimento proposto oltre tale termine, con tutte le relative conseguenze sul procedimento che ha portato alla sanzione contestata. In ordine a tale delicato profilo rituale, peraltro non espressamente sollevato negli atti di giudizio ma solo oralmente nel corso della predetta udienza, la Commissione d’Appello ha preso atto della pronunzia dell’Ecc.ma Corte Federale, la quale, investita dal Presidente Federale dell’interpretazione da fornirsi della citata disposizione del codice, con riferimento ai deferimenti per posizione irregolare di calciatori, nella recente riunione del 22 maggio 2003 (Com. Uff. n. 13/CF) ha statuito nel senso della perentorietà dei predetti termini (data anche la chiara littera legis dell’art. 34, comma 6 C.G.S.) e della limitazione del termine ridotto settimanale alla sola ultima partita del torneo, attesa, non da ultimo, la ratio alla base della disposizione in questione, in quanto evidenti esigenze di consolidamento della situazione di fatto e di certezza dei rapporti impongono che non possa rimanere non definito il risultato acquisito sul campo oltre un determinato termine, ed ovviandosi così, tra l’altro, al sospetto di atteggiamenti strumentali dietro la tardiva denuncia della posizione irregolare di calciatori. La problematica è connotata da particolare delicatezza, tenendo anche conto dell’evidente circostanza che le Commissioni Disciplinari adottano sanzioni diversamente quantificate a seconda della perpetuatio della irregolarità rilevata. La C.A.F. ha dovuto, altresì, prendere atto della mancata sospensione, in corso del presente procedimento, della fase di play-out a cura del locale Comitato Regionale; fase dunque che risulta essere giunta al suo naturale termine. Il tutto evidentemente confidandosi nella precedente interpretazione in auge circa i termini di deferimento, non collimante con il definitivo autorevole intervento chiarificatore. Date le sopraindicate premesse, e visti soprattutto i tempi dello svolgersi della sequenza procedimentale nel suo complesso, con precipuo riguardo anche al momento dell’intervento del deferimento, si ritiene che il Sig. Presidente Federale debba investire della vertenza la Corte Federale affinché, alla luce del parere già espresso in ordine all’art. 25 C.G.S., si ottengano lumi, ed in particolare la definitiva conferma, circa la portata e l’effettiva incidenza della predetta pronunzia interpretativa, e quindi della norma federale per come interpretata, sulla decisione che la Commissione d’Appello Federale è chiamata a prendere sulla sopra descritta vertenza. Per i motivi che precedono la C.A.F. sospende il procedimento e rimette gli atti al Sig. Presidente Federale per l’acquisizione del parere dell’Ecc.ma Corte Federale in ordine ai profili descritti.
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