FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 24/03/2003 n. 11 e sul sito web: www.figc.it – 11 – APPELLO DI VALCAREGGI FURIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOSPENSIONEDELL’ALBO DEGLI AGENTI DI CALCIATORI PER MESI 3 E DELL’AMMENDA DI EURO 10.000,00 (Delibera della Commissione Agenti Calciatori – Com. Uff. n. 112/A dell’8.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 24/03/2003 n. 11 e sul sito web: www.figc.it - 11 - APPELLO DI VALCAREGGI FURIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOSPENSIONEDELL’ALBO DEGLI AGENTI DI CALCIATORI PER MESI 3 E DELL’AMMENDA DI EURO 10.000,00 (Delibera della Commissione Agenti Calciatori - Com. Uff. n. 112/A dell’8.1.2003) La Commissione Agenti di Calciatori, avvalendosi delle risultanze di un’istruttoria condotta dall’Ufficio Indagini della F.I.G.C., deliberava l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dell’agente Furio Valcareggi, ritualmente notificando a questi l’incolpazione con raccomandata r/r datata 12.11.2002. All’udienza disciplinare del 5.12.2002, la Commissione - ritenuto il Valcareggi responsabile di una pluralità di violazioni del C.G.S. e dello specifico Regolamento professionale - deliberava di irrogare al medesimo la sanzione della sospensione dell’Albo degli Agenti per mesi tre, decorrenti dal giorno stesso della pronuncia, oltre alla sanzione pecuniaria di e 10.000,00. Rilevava infatti la Commissione come l’Agente Valcareggi, nel corso del proprio rapporto professionale con il calciatore Francesco Flachi ed in occasione del trasferimento di questi dalla Fiorentina alla Sampdoria, avesse posto in essere un’attività contraria alle norme federali ed alle norme professionali per quanto attiene il divieto di insorgenza di situazioni di conflitto di interesse, oltre che sotto il profilo dell’esecuzione del mandato con correttezza, lealtà e buona fede. Proprio quest’ultimo aspetto costituiva il punto centrale del giudizio di colpevolezza della Commissione, che - appurato che il Valcareggi aveva preso contatto con la Soc. Sampdoria cui propose un contratto triennale per il proprio assistito e da cui si fece riconoscere una “commissione” forfettaria di 1.000.000.000 per l’affare - ha ritenuto tale comportamento dell’Agente ineludibilmente correlato con un interesse proprio confliggente con quello del mandante: essendo in tale situazione innegabile che “il ‘giudizio di convenienza economica’ operato dalla Soc. Sampdoria in ordine all’acquisizione del calciatore aveva necessariamente come unico parametro di riferimento il costo complessivo dell’operazione, a prescindere dalla imputazione delle sue componenti contabili”, ed apparendo allora “del tutto evidente che a fronte dell’accettazione della proposta da parte della società il Sig. Valcareggi avrebbe dovuto operare solo facendo stipulare al calciatore un contratto economico per l’intero ammontare pattuito, con proprio conseguente diritto al compenso procuratorio nella percentuale - 5% - su quanto contrattuale pattuito dal calciatore”. Pubblicata la decisione della Commissione Agenti di Calciatori sul Comunicato Ufficiale n. 112/A dell’8 gennaio 2003, e comunicata detta decisione all’interessato con raccomandata r/r ricevuta il giorno 17 gennaio, Furio Valcareggi interponeva tempestivamente appello alla C.A.F. il 17 febbraio, primo giorno feriale successivo alla scadenza del termine di trenta giorni di cui all’art. 18, comma 5, del Regolamento per l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatori. Deduceva il ricorrente, in particolare, che non sarebbero esistiti gli estremi per integrare la sollevata censura di conflitto di interessi, dovendosi intendere simili situazioni in senso sostanziale: “cioè a dire che dall’operazione deve essere derivato al calciatore un effettivo pregiudizio a causa dell’attività di intermediazione posta in essere dal suo agente”. Per contro, come risulterebbe pacifico agli atti ed ammesso dallo stesso calciatore Francesco Flachi, questi avrebbe ricevuto notevoli vantaggi dal contratto che il Valcareggi ebbe a stipulare nel suo interesse con l’U.C. Sampdoria, e tali vantaggi sarebbero tali da escludere la configurabilità di una situazione di conflitto di interessi. Il gravame è infondato. La C.A.F. ritiene infatti di condividere nella sostanza il giudizio della Commissione Agenti di Calciatori circa le violazioni contestate al Valcareggi in ordine al comportamentotenuto nell’occasione del passaggio del suo assistito, Francesco Flachi, dalla Fiorentina alla Sampdoria. Il canone della corretteza, lealtà e buona fede nell’esecuzione del mandato è, all’evidenza, il generale principio informatore dell’intera attività degli Agenti di Calciatori. Questo canone (enunciato nell’art. 12 del Regolamento per l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatori) si estrinseca altresì in diversi, più puntuali precetti, tra i queli particolare importanza acquista - in assoluto e con specifico riferimento al caso de quo - quello relativo al conflitto di interessi. Tale fattispecie, oltre a comparire nell’intestazione del capo dedicato ai divieti per gli Agenti, è da un lato oggetto dell’art. 15 del suddetto Regolamento, nella versione entrata in vigore 7 dicembre 2001: norma che ricollega alle situazioni di conflitto di interessi l’obbligo per l’Agente di informare immediatamente il calciatore, che resta libero di sottoscrivere apposita dichiarazione “liberatoria”, e vi riconnette altresì la facoltà per il calciatore, in caso di violazione di tale obbligo, di “risolvere il rapporto con l’agente senza dovere alcun indennizzo”. Dall’altro lato, alla tematica del conflitto di interessi possono ricondursi altresì l’art. 3, comma 4, Regolamento professionale, ove si fa divieto all’Agente di accettare incarichi di assistenza a favore di società di calcio ove questo possa determinare “conflitto d’interesse con la sua attività di Agente di calciatori”; così come l’art. 10, comma 3, Regolamento professionale, ove si sancisce inequivocamente che “l’agente può essere retribuito soltanto dal calciatore o dalla società che usufruisce dei suoi servizi” (alternativa che trova poi riscontro nella separata considerazione dell’ipotesi di incarico conferito da calciatore e di incarico conferito da società, nei successivi commi 10 e 11). Norme, queste, dalle quali si ricava la percezione, degli organi preposti alla redazione del Regolamento professionale degli Agenti, di come le ipotesi di conflitto di interessi si prospettino tipicamente e con particolare gravità proprio nelle situazioni di cura congiunta degli interessi del Calciatore e della Società presso la quale questi fornisce o fornirà le proprie prestazioni. Appare allora evidente, da quanto detto, che il Regolamento professionale accoglie una nozione “formale” di conflitto di interessi. Nel contesto di questa, acquisisce rilievo la situazione di conflitto per sé considerata, a prescindere da una valutazione in concreto ed a consuntivo circa l’effettiva utilità per il rappresentato dell’attività svolta dal rappresentante in conflitto di interessi. È invero consentita una dichiarazione “liberatoria” del rappresentato, come testè ricordato, ma appunto essa postula che il rappresentato stesso formuli una valutazione a priori (e non a consuntivo, dunque) sulla rilevanza della situazione di conflitto trasparentemente e senza reticenze disvelata dal rappresentante, che solo in tal modo (lo si deduce a contrario) adempie ai propri doveri di correttezza, lealtà e buona fede nell’esecuzione del mandato. Simile inquadramento della fattispecie del conflitto di interessi nei rapporti Calciatori Agenti e del resto conforme all’impianto generale sotteso agli istituti rappresentativi nel nostro ordinamento civilistico (artt. 1394-1395 c.c.). Del resto, la stessa invocazione ad opera del Valcareggi dei vantaggi conseguiti dal Flachi per effetto del contratto con la Soc. Sampdoria, concluso grazie agli uffici del primo, se per un verso può attestare le capacità procuratorie dell’odierno ricorrente, per altro verso non è incompatibile con il configurarsi di una situazione di conflitto di interessi, poiché non esclude che il contratto per Flachi avrebbe potuto risultare ancora più vantaggioso se la Sampdoria non si fosse dovuta sobbarcare l’onere di compensare con 1.000.000.000 l’Agente del calciatore. La patente divergenzatra l’obbligo del Valcareggi di ottenere il contratto economicamente più favorevole per il proprio assistito e l’interesse del medesimo a “ritagliare” esclusivamente per sé una parte dell’esborso complessivo della Soc. Sampdoria, fa emergere in modo lampante la situazione di conflitto di interessi, che non può, come detto, essere sanata da un giudizio ex post di complessiva soddisfazione del rappresentato per l’attività del rappresentante. Né si obietti, rispetto alla ricostruzione sistematica sin qui operata e poggiante sul nuovo Regolamento professionale, che i fatti imputati al Valcareggi si sono verificati in data anteriore all’entrata in vigore dello stesso e avrebbero dovuto pertanto essere giudicati in base alle prescrizioni del previgente Regolamento del 19 dicembre 1997. Ciò, in primis, poiché - come detto - il divieto di concludere affari in conflitto di interessi altro non è che estrinsecazione puntuale del più generale obbligo di correttezza, lealtà e buona fede nell’esecuzione del mandato, riconosciuto dall’art. 10, comma 4, Reg. 1997. In seconda battuta, poiché la mancata enucleazione espressa dell’ipotesi di conflitto di interesse, all’interno del Regolamento professionale previgente, era surrogata dal divieto ai procuratori sportivi - ivi contenuto - di svolgere qualsiasi attività procuratoria in favore delle società. Infine, poiché all’epoca dei fatti imputati al Valcareggi l’attività dei procuratori sportivi doveva comunque ritenersi soggetta alla disciplina sovraordinata imposta dalle prescrizioni F.I.F.A.: ed il Regolamento F.I.F.A. del 1996 (il cui Titolo III va applicato obbligatoriamente anche a livello nazionale: Preambolo, comma 2) all’art. 14, lett. d), era inequivoco nel sancire, tra gli obblighi del procuratore in possesso di licenza, quello di “curare gli interessi di una sola parte nel quadro dello stesso riferimento”. Per le ragioni esposte, la C.A.F. fa proprio il giudizio della Commissione Agenti di Calciatori, circa la sussistenza delle violazioni imputate a Furio Valcareggi, condividendo altresì la commisurazione delle sanzioni inflitte. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto da Valcareggi Furio e dispone incamerarsi la tassa versata.
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