FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 24/03/2003 n. 12 e sul sito web: www.figc.it – 12 – APPELLO DEL CALCIO COMO AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DELLA REVOCA DELLA VARIAZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE LOMBARDINI MASSIMO DA ESSA RECLAMANTE ALLA U.S. ALESSANDRIA CALCIO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 15/D – Riunione del 12.12.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 24/03/2003 n. 12 e sul sito web: www.figc.it - 12 - APPELLO DEL CALCIO COMO AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DELLA REVOCA DELLA VARIAZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE LOMBARDINI MASSIMO DA ESSA RECLAMANTE ALLA U.S. ALESSANDRIA CALCIO (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 15/D - Riunione del 12.12.2002) Tra il calciatore Massimo Lombardini e la Società Calcio Como S.p.A. era in corso un contratto valevole per le stagioni sportive 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003; al termine del secondo anno veniva concordata la risoluzione del contratto con la contestuale cessione delle prestazioni del calciatore all’U.S. Alessandria Calcio. In data 10 luglio 2002 veniva formalizzata la cessione, con relativa comunicazione alla Lega e stipula del contratto tra il predetto calciatore e la nuova Società. A stagione sportiva già avviata, il Presidente della Lega Professionisti Serie C comunicava l’annullamento della pratica di tesseramento, avendo accertato l’inadempienza della Società Alessandria in relazione alle coperture economiche dovute per “splafonamento” del budget tipo. Con reclamo alla Commissione Tesseramenti, la Soc. Calcio Como impugnava tale provvedimento, eccependo che la revoca del tesseramento è prevista dall’art. 42 N.O.I.F. solo nelle ipotesi ivi tassativamente indicate (invalidità o illegittimità; inidoneità fisica; per motivi di carattere eccezionale); nessuna delle quali ricorreva nel caso di specie. Rilevava inoltre che, se pur si fossero considerati sussistenti i “motivi di carattere eccezionale”, la revoca avrebbe dovuto essere disposta dal Presidente Federale e non dal Presidente della Lega Professionisti Serie C. L’U.S. Alessandria Calcio S.r.l., quale parte interessata, interveniva nel procedimento rilevando che nel caso in esame non ricorreva l’ipotesi dell’art. 42 N.O.I.F., non essendo stata deliberata la revoca del tesseramento, bensì risultava applicabile l’art. 39 N.O.I.F., che riserva espressamente alle Leghe la concessione o meno del visto di esecutività dei contratti sportivi. La Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata sul C.U. n. 15/D del 2003, respingeva il reclamo, rilevando che il richiamo alla revoca del tesseramento ex art. 42 N.O.I.F. era inconferente, in quanto il Presidente della Lega Professionisti Serie C, con il provvedimento impugnato, aveva semplicemente negato alla cessione di contratto del calciatore Lombardini il visto di esecutività previsto dall’art. 95 n. 12 delle N.O.I.F.. Contro la delibera della Commissione Tesseramenti ha presentato ricorso la Società Calcio Como, eccependone la contrarietà al principio di certezza del diritto, per aver ritenuto che il potere del Presidente di Lega di annullare un tesseramento negando il relativo visto di esecutività non sia assoggettato ad alcun termine e possa pertanto essere esercitato anche nel pieno della stagione agonistica. Con ulteriore motivo ha ribadito che il potere di annullare una pratica di tesseramento spetta unicamente il Presidente Federale, mentre la facoltà delle Leghe di concedere o meno l’esecutività del tesseramento non ne comporta l’annullamento, riguardando esclusivamente al riconoscimento, da parte della Lega nella quale il calciatore militerà, della sussistenza di tutti i requisiti indispensabili perché la società cessionaria possa legittimamente utilizzare il calciatore. In conclusione, la ricorrente ha chiesto l’annullamento della delibera della Commissione Tesseramenti e la revoca del provvedimento di annullamento del tesseramento di Massimo Lombardini a favore dell’U.S. Alessandria Calcio S.r.l.. La Commissione rileva preliminarmente che non risulta che la Società Como abbia provveduto ad inviare copia della dichiarazione e dei motivi del ricorso alla controparte U.S. Alessandria Calcio, contestualmente all’inoltro del ricorso alla C.A.F.. L’inosservanza di tale formalità comporta, ai sensi dell’art. 29 n. 9 C.G.S., l’inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame. Né può essere posta in dubbio la qualità di controparte interessata dell’Alessandria Calcio, sia perché la stessa aveva legittimamente partecipato al procedimento svoltosi innanzi alla Commissione Tesseramenti, sia perché l’eventuale accoglimento della domanda formulata in sede di appello dalla ricorrente avrebbe prodotto effetti sostanziali nei confronti dell’Alessandria, facendo rivivere il tesseramento del calciatore Lombardini a favore della stessa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto del Calcio Como di Como e dispone incamerarsi la tassa versata.
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