FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 31/03/2003 n. 1 e sul sito web: www.figc.it – 1 – APPELLO DELL’A.S. TORCHIAGINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORCHIAGINA SAN LORENZO LERCHI DEL 15.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 47 del 20.2.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 31/03/2003 n. 1 e sul sito web: www.figc.it - 1 - APPELLO DELL’A.S. TORCHIAGINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORCHIAGINA SAN LORENZO LERCHI DEL 15.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 47 del 20.2.2003) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 34 dell’8 gennaio 2003 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Umbria, decidendo sul reclamo proposto dalla A.S. San Lorenzo Lerchi in merito alla sospensione della gara con la A.S. Torchiagina del 15.12.2002 (decretata dal direttore di gara per le violenze fisiche e psichiche di tesserati di quest’ultima società), respingeva il reclamo e disponeva la ripetizione della gara. Impugnava tale decisione l’A.S. San Lorenzo che ribadiva come la sospensione della gara, determinata dalle grave condotta posta in essere da tesserati della società avversaria, dovesse comportare per l’A.S. Torchiagina la sanzione della perdita della gara. Chiamata a pronunziarsi, la Commissione Disciplinare ascoltava a chiarimenti l’arbitro della gara, Sig. Domenico Pandori, e, ritenuta la fondatezza delle ragioni fatte valere dalla A.S. San Lorenzo, ne accoglieva il gravame infliggendo all’A.S. Torchiagina la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Ad impugnare la decisione era stavolta quest’ultima società che faceva presente, in sintesi, come dal referto arbitrale e dalle stesse dichiarazioni del Sig. Pandori non emergessero comportamenti di tale oggettiva gravità da giustificare la sospensione (della gara), che andava attribuita, di conseguenza, alla portata del tutto soggettiva data loro dal direttore di gara. Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione disponesse la ripetizione della gara. Alla seduta del 31 marzo 2003, assenti rappresentanti della Società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L’appello dell’A.S. Torchiagina, benché proposto nel rispetto dei termini procedimentali, non è ammissibile. A norma dell’art. 33, punto 1 lettera d), C.G.S. le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate con ricorso a questa Commissione d’Appello, per questioni attinenti al merito, nei soli casi in cui questa stessa Commissione venga adita “come giudice di secondo grado di materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate”; materie, queste ultime, fra le quali non rientrano la valutazione dei comportamenti tenuti dai calciatori nel corso della gara e l’esame delle decisioni adottate dall’arbitro. Nel caso in esame la A.S. Torchiagina ha sollecitato questa Commissione di riconsiderare i fatti riferiti dal Direttore di gara e già valutati dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare, e dunque di pronunciarsi in merito al giudizio espresso da quest’ultima. Ha adito questa Commissione, poi, non come giudice di secondo grado, ma di terzo, e non in materia di illecito o in altra materia rientrante nella sua competenza per effetto di una qualche norma federale. Alla luce dei dati di fatto e dei rilievi appena svolti è inevitabile che, in assenza dei presupposti cui il citato art. 31, comma 1, C.G.S. subordina l’intervento di questa Commissione, l’appello proposto dalla A.S. Torchiagina vada dichiarato inammissibile. Ne consegue che a norma dell’art. 29, punto 13, C.G.S. la tassa reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’A. S. Torchiagina di Torchiagina di Assisi (Perugia) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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