FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 31/03/2003 n. 7 e sul sito web: www.figc.it – 7 – APPELLO DELL’AVEZZANO CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 7 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE B NELLA STAGIONE SPORTIVA IN CORSO; N. 3 PUNTI DI PENALIZZAZIONE NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO A CINQUE UNDER 21 NELLA STAGIONE SPORTIVA IN CORSO Euro 2.000,00 DI AMMENDA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 226 del 24.1.2003)
FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 31/03/2003 n. 7 e sul sito web: www.figc.it -
7 - APPELLO DELL’AVEZZANO CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 7 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE B NELLA STAGIONE SPORTIVA IN CORSO; N. 3 PUNTI DI PENALIZZAZIONE NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO A CINQUE UNDER 21 NELLA STAGIONE SPORTIVA IN CORSO Euro 2.000,00 DI AMMENDA
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 226 del 24.1.2003)
L’Associazione Avezzano Calcio a Cinque ha preannunziato appello sul merito della decisione della Commissione Disciplinare di cui al Comunicato Ufficiale n. 229 del 24 gennaio 2003, con telegramma del 5.2.2003. Dopo tale preannunzio di reclamo non è stato presentato alcun altro atto, né alcuna motivazione da parte della ricorrente. Il reclamo deve, pertanto, dichiararsi inammissibile ex art. 33 comma 2 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo il preannuncio di reclamo, l’appello come sopra proposto dall’Avezzano Calcio a Cinque di Avezzano (L’Aquila) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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