FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 31/03/2003 n. 8 e sul sito web: www.figc.it – 8 – APPELLO DELLA POL. PIANA DEL CAVALIERE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI PROVINCIALI PIANA DEL CAVALIERE/LYCIA DEL 15.12.2002 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 26 del 20.2.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 31/03/2003 n. 8 e sul sito web: www.figc.it - 8 - APPELLO DELLA POL. PIANA DEL CAVALIERE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI PROVINCIALI PIANA DEL CAVALIERE/LYCIA DEL 15.12.2002 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 26 del 20.2.2003) La Polisportiva Piana del Cavaliere ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, pubblicata sul C.U. n. 26 del 20 febbraio 2003, relativa alla gara del campionato “allievi provinciali” Piana del Cavaliere/Lycia del 15.12.2002, con la quale, in accoglimento dell’appello della soc. Lycia, veniva annullata la decisione del Giudice Sportivo di 1° Grado e disposta la ripetizione della gara terminata con il risultato di 2-1 a favore della Pol. Piana del Cavaliere. Quest’ultima, nel presente ricorso, sostiene che la ricostruzione dei fatti esposta nella decisione di secondo grado è del tutto erronea in quanto la gara, interrotta dall’arbitro al 32’ del secondo tempo per motivi di ordine pubblico, non poté essere ripresa, come disposto dallo stesso ufficiale di gara, esclusivamente per volontà dei dirigenti della Lycia che si rifiutarono di far rientrare in campo i propri calciatori. Rileva questa Commissione che dagli atti ufficiali ed in particolare dal referto arbitrale e dal successivo supplemento il cui valore probatorio non può essere messo in discussione dalle diverse affermazioni, peraltro non dimostrate, della parte interessata, risulta chiaramente: 1) che la partita venne momentaneamente sospesa per le intemperanze dei tifosi ed in particolare per l’ingresso in campo di due di essi; 2) che l’arbitro, dopo aver disposto ed ottenuto l’allontanamento dagli spalti di tutti i presenti, ordinava la ripresa della gara; 3) che la società Lycia non voleva rientrare in campo. Ciò posto non v’è dubbio che la decisione del Giudice di 2° Grado debba essere riformata e ripristinata quella correttamente adottata dal Giudice di primo grado che, a mente dell’art. 53 comma 2 delle N.O.I.F. ha inflitto alla soc. Lycia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla Pol. Piana del Cavaliere di Carsoli (L’Aquila), annulla l’impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo di 1° Grado che infliggeva alla A.S. Lycia la sanzione della punizione sportiva per 0-2 nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.
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