FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 31/03/2003 n. 15 e sul sito web: www.figc.it – 15 – APPELLO DELL’A.S. T.C. GARDEN CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE T.C. GARDEN/REAL MARCIANISE DEL 25.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 316 del 14.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 31/03/2003 n. 15 e sul sito web: www.figc.it - 15 - APPELLO DELL’A.S. T.C. GARDEN CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE T.C. GARDEN/REAL MARCIANISE DEL 25.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 316 del 14.3.2003) Va premesso, in punto di fatto, che con Comunicato Ufficiale n. 267 del 14 febbraio 2003 della Divisione Calcio a Cinque veniva ufficializzato il calendario, risultante dal sorteggio, della fase finale della Coppa Italia Calcio a Cinque, secondo cui la partita di andata dei quarti di finale tra la reclamante T.C. Garden ed il Real Marcianise doveva disputarsi in Marcianise (Caserta) il giorno 25 febbraio 2003, alle ore 15. La squadra del T.C. Garden, nonostante la Divisione Calcio a Cinque, con Comunicato Ufficiale di errata corrige n. 272 del 19 febbraio 2003, avesse comunicato l’inversione del campo di gara, si recava il giorno fissato per l’incontro nella località casertana, dove apprendeva dello spostamento della sede di gara, e pur essendo precipitosamente tornata indietro giungeva al proprio campo di giuoco, in Roma - Via di Capannelle, solo alle ore 16, quando l’arbitro, sentiti anche i dirigenti del Marcianise, aveva già formalmente preso atto, decorso vanamente il termine regolamentare di attesa (30 minuti), dell’assenza della squadra ospitante. Il Giudice Sportivo, in merito al reclamo esperito dalla società T.C. Garden relativamente alla mancata partecipazione alla gara in oggetto, riconosceva fondate le ragioni dell’odierna reclamante, tenuto conto che l’anticipazione via fax del Comunicato n. 272 non risultava con certezza ricevuta da addetto della società e che, d’altra parte, risultavano invece provati la buona fede della ricorrente e l’esperimento della normale diligenza da parte della stessa nel caso di che trattasi. Di conseguenza, viste anche le disposizioni in materia di mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore (in particolare art. 55 delle N.O.I.F.), disponeva l’effettuazione della gara. Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare, investita della questione dal Real Marcianise, sovvertiva però il suddetto esito, alla stregua della presunzione assoluta di conoscenza di quanto contenuto nei Comunicati Ufficiali della Divisione dal momento della loro pubblicazione, e per l’effetto, ritenuta l’assenza ingiustificata ed equiparabile alla rinunzia alla disputa dell’incontro, disponeva ai danni del T.C. Garden la perdita della gara con il punteggio di 0-2, nonché, visto l’art. 5 del Regolamento fase nazionale Coppa Italia vincenti Coppa Regionale maschile - Stagione Sportiva 2002-03, l’esclusione della medesima società dal prosieguo della manifestazione. Con il reclamo in trattazione, la società romana chiede, anzitutto, in applicazione dell’art. 4 del menzionato Regolamento sulla fase nazionale finale della competizione (in tema di inappellabilità delle decisioni del Giudice Sportivo), che venga dichiarato inammissibile il reclamo esperito dal Real Marcianise dinanzi alla Commissione Disciplinare. Nel merito contesta l’applicabilità, nei termini descritti dall’Organo di seconde cure, della presunzione di assoluta conoscenza che dovrebbe assistere i Comunicati Ufficiali. Per quanto dedotto e argomentato conclude affinché questa Commissione d’Appello Federale restituisca piena e totale efficacia al provvedimento con cui il Giudice Sportivo aveva disposto l’effettuazione della gara in argomento. Il reclamo non può essere favorevolmente definito. In verità gran parte dell’impalcatura argomentativa censoria, nello specifico, non può sfuggire a declaratoria di inammissibilità, dovendosi riservare detto responso alle doglianze che sembrano dare ad intendere la sussistenza della forza maggiore come fondamento della mancata partecipazione alla gara, atteso che, come è noto, il verificarsi effettivo di tale causa esonerativa può essere deliberato, nel merito, solo in due gradi di giudizio, ai sensi dell’art. 55, comma 2, delle N.O.I.F., e quindi non dalla presente Commissione d’Appello in terza ed ultima istanza. Le controdeduzioni formulate al riguardo dal Real Marcianise si appalesano, dunque, fondate. In ogni caso la reclamante, unica squadra peraltro a dimostrare di non aver effettivamente preso cognizione di quanto contenuto (ed assistito da presunzione di conoscenza) nel Comunicato Ufficiale di correzione n. 272 del 19 febbraio 2003, non può efficacemente invocare nemmeno la prescrizione di cui all’art. 4, lett. a), del Regolamento sulla fase finale della competizione, circa l’inappellabilità delle decisioni adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare, facendo espresso riferimento la suddetta norma esclusivamente alle decisioni di ordine tecnico. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. T.C. Garden Calcio a Cinque di Roma e dispone incamerarsi la tassa versata.
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