FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 31/03/2003 n. 10 e sul sito web: www.figc.it – 10 – APPELLO DELL’A.C. MONTEMURLO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 3 ANNI AL PRESIDENTE SIG. IDO CORRIERI E L’AMMENDA DI € 4.000,00 ALLA SOCIETÀ A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 34 del 6.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 31/03/2003 n. 10 e sul sito web: www.figc.it - 10 - APPELLO DELL’A.C. MONTEMURLO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 3 ANNI AL PRESIDENTE SIG. IDO CORRIERI E L’AMMENDA DI € 4.000,00 ALLA SOCIETÀ A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 34 del 6.3.2003) Il Presidente del Comitato Regionale Toscana deferiva alla Commissione Disciplinare Corrieri Ido Presidente della A.C. Montemurlo per avere, in occasione della gara valida per il Campionato di Eccellenza del 16.1.2003 Montemurlo/Quarrata pesantemente e in più occasioni offeso l’osservatore arbitrale. Deferiva altresì l’A.C. Montemurlo per responsabilità diretta nella violazione contestata al proprio Presidente. All’esito, la Commissione Disciplinare comminava al Corrieri la sanzione disciplinare della inibizione per anni tre e alla Società A.C. Montemurlo l’ammenda di euro quattromila. Avverso la predetta decisione il Corrieri presentava rituale reclamo a questa Commissione chiedendo una riduzione della squalifica nonché della sanzione pecuniaria applicata alla Società. Orbene, osserva questa Commissione che il reclamo deve essere rigettato. Ed invero il comportamento tenuto dal Presidente della A.C. Montemurlo che ha proferito all’indirizzo dell’osservatore arbitrale frasi minacciose ed offensive, l’evidente intento di sfida con il quale ha richiesto più volte che per tale suo comportamento gli fossero comminati cinque anni di squalifica e comunque il preciso e circostanziato rapporto dell’osservatore arbitrale dal quale si evince un atteggiamento assolutamente riprovevole che si è peraltro protratto per molti minuti inducono a ritenere grave la responsabilità del Presidente nonché della Società A.C. Montemurlo con conseguente adeguata sanzione disciplinare comminata dalla Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.C. Montemurlo di Montemurlo (Prato) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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