FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 07/04/2003 n. 8,9 e sul sito web: www.figc.it – 8/9 – APPELLI DELL’U.S. BOLLATESE E SIG. COSTA CARLO AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 100,00 E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 30 IN CLASSIFICA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE E DELL’INIBIZIONE FINO AL 12.3.2003 AL SIG. COSTA, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA DEL SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 27 del 27.2.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 07/04/2003 n. 8,9 e sul sito web: www.figc.it - 8/9 - APPELLI DELL’U.S. BOLLATESE E SIG. COSTA CARLO AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 100,00 E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 30 IN CLASSIFICA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE E DELL’INIBIZIONE FINO AL 12.3.2003 AL SIG. COSTA, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA DEL SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 27 del 27.2.2003) Il Presidente del Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica deferiva al Giudice Sportivo di 2° Grado per violazione dell’art. 40.4 N.O.I.F. la U.S. Bollatese, il Presidente della stessa Sig. Costa Carlo, il calciatore Spaiani Andrea, tutti per violazione dell’art. 40.4 N.O.I.F., essendo quest’ultimo risultato contemporaneamente tesserato per più società e nonostante ciò impiegato, nelle file della U.S. Bollatese, nelle seguenti gare, conclusesi con il risultato a margine indicato: Categoria Allievi A girone E e I 29.09.2002 Vighignolo/Bollatese 0-4 06.10.2002 Bollatese/Giov. Bresso 10-0 13.10.2002 Baranzatese/Bollatese 1-3 20.10.2002 Bollatese/Giov. Cormano Lokom 4-0 27.10.2002 Bollatese/Osal Novate 7-0 03.11.2002 Atletico Ambrosiano/Bollatese 0-10 10.11.2002 Bollatese/Real Paderno 3-1 12.01.2003 Palazzolo/Bollatese 0-6 08.12.2002 Bollatese/Pol. Di Nova 2-0 22.12.2002 Bollatese/Cassina Nuova 12-1 24.12.2002 Garibaldina/Bollatese 2-0 Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica infliggeva al calciatore Spaiani Andrea la Sanzione sportiva della squalifica a tutto il 7.3.2003; al Signor Carlo Costa, Presidente della U.S. Bollatese, l’inibizione a tutto il 12.3.2003; alla U.S. Bollatese l’ammenda di e100,00; alla U.S. Bollatese la penalizzazione di 30 punti in classifica in relazione alle gare vinte sopraindicate. Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale la U.S. Bollatese sostenendo in sintesi: 1) il primo giudice aveva dato atto delle opportune verifiche effettuate dalla ricorrente prima di tesserare il calciatore Spaiani Andrea, e proprio presso il competente Ufficio Tesseramento, così assolvendo all’onere di verificare l’effettiva possibilità del calciatore di sottoscrivere il tesseramento stesso; 2) l’errore era imputabile all’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lombardia e quindi non è applicabile, nella fattispecie, il principio della responsabilità oggettiva; 3) la sproporzione della pena rispetto all’addebito ed alle risultanze in fatto, non potendosi ricorrere a sanzioni automaticamente eguali a qualsivoglia fattispecie, determinando la penalizzazione dei punti conseguiti sul campo. Chiedeva pertanto l’annullamento delle sanzioni sportive così come inflitte ed, in via subordinata, la riduzione delle stesse con conversione della penalizzazione di 30 punti in classifica in una sanzione tutt’al più di carattere pecuniario. L’appello va parzialmente accolto relativamente alla sola riduzione della penalizzazione inflitta. La competente Commissione, essendo decorso il termine di quindici giorni dallo svolgimento delle gare previsto dall’art. 42.3 C.G.S., e che avrebbe potuto portare, a seguito di reclamo, alla modifica dei risultati conseguiti sul campo ex art. 12.1 C.G.S., bene ha inteso il deferimento fatto dal Presidente del Comitato Regionale, quale denuncia di violazione di norme regolamentari, perseguibili con le sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 42.7 e dell’art. 13 lettere b/f C.G.S.; e ciò allo scopo di salvaguardare anche la regolarità del campionato, altrimenti compromessa dalla utilizzazione di un calciatore non avente titolo. Nella specie lo Spaiani ebbe a firmare il tesseramento per la società U.S. Bollatese pur risultando ancora tesserato per l’Accademia Inter. Pacifica è poi la sanzionabilità della società in caso di accertato doppio tesseramento di un proprio calciatore (ed anche se vi sia la prova che ebbe a svolgere verifiche) avendo questa Commissione d’Appello Federale sempre affermato il principio della responsabilità oggettiva della società per fatto addebitabile ad un proprio tesserato. Risulta quindi integrata la violazione delle norme federali da parte della società per l’indebito utilizzo del calciatore Spaiani nelle 11 gare di cui al deferimento. Residua pertanto affrontare il problema della determinazione concreta delle sanzioni. Nel modulare le sanzioni a carico delle società ai sensi dell’art. 13 C.G.S., il legislatore non ha inteso sanzionare la fattispecie in esame con le penalizzazioni di un punto a partita, lasciando ampia discrezionalità agli organi giudicanti nella individuazione di quella ritenuta concretamente applicabile. Vista l’indubbia eccezionale rilevanza dell’accaduto, tenuto conto della categoria della società del numero delle gare coinvolte, delle conseguenze sull’intero andamento del Campionato, nonché per la stessa opportunità di agire a titolo preventivo e di monito, la Commissione condivide la scelta adottata dai Giudici di prima istanza, e quindi il riferimento della penalizzazione di punti in classifica (comunque non la più grave) fra le diverse tipologie di sanzioni previste dall’art. 13 C.G.S.. La richiamata disposizione, indubbiamente meno afflittiva di quella di cui all’art. 12 C.G.S. (in casi analoghi astrattamente applicabile) consente, in presenza di circostanze specifiche e di particolare rilevanza, di modulare la pena in base a principi che permettano una valutazione oggettiva e che comunque tengano conto anche del principio di equità. Tanto premesso, ad avviso della Commissione, sussistono i presupposti per la riduzione della sanzione applicata. Innanzitutto, la violazione da parte della U.S. Bollatese non è stata da subito rilevata da tutte le società che ebbero ad incontrarla nel corso del campionato schierando il calciatore Spaiani. Orbene, ritiene il Collegio che le anomalie, oltre all’accertata attività di verifica posta in essere dalla U.S. Bollatese, non possano non influire, in senso riduttivo, nella determinazione concreta della sanzione; fermo restando, come già detto, il corretto principio della sua comminazione in base alla penalizzazione dei punti in classifica. Né può sottacersi, a fronte di questi elementi di carattere oggettivo, la valorizzazione, nel particolare caso specifico, del principio di equità, tenuto conto che a questi comportamenti antiregolamentari, è conseguita una sanzione di gravità addirittura maggiore, e di molto, di quella prevista per altre gravi infrazioni (quali ad esempio, l’illecito sportivo, il doping), determinando uno squilibrio di pena rispetto a violazioni di certo non più lievi. Pertanto, il principio della penalizzazione di punti conseguiti per ogni gara disputata da un calciatore in posizione irregolare ed in cui è stato conseguito un risultato utile può, in casi particolari come quello dello Spaiani trovare, una adeguata mitigazione rispetto ai 30 punti di penalizzazione inflitti. Alla stregua del complesso delle sopra esposte considerazioni, la Commissione, in accoglimento parziale del reclamo dElla società, e quindi riducendo la sanzione inflitta in primo grado, ritiene di poter applicare, nei confronti della società U.S. Bollatese, la penalizzazione di quindici punti in classifica, risultando equa la riduzione di quindici dei punti di penalizzazione inflitti. Risulta altresì equo confermare nel resto le sanzioni inflitte. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dall’U.S. Bollatese di Bollate (Milano) e del Sig. Costa Carlo, in parziale accoglimento di quello dell’U.S. Bollatese riduce la penalizzazione già inflitta a n. 15 punti in classifica e respinge quello del Sig. Costa Carlo. Dispone restituirsi la tassa versata dall’U.S. Bollatese ed ordina incamerarsi la tassa versata dal Sig. Costa Carlo.
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