FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 14/04/2003 n. 6 e sul sito web: www.figc.it – 6 – RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’A.C. CAERANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIÙ GARE PER LA PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE EL MAAZOUZI EL MOULOUDI IN POSIZIONE IRREGOLARE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 27 del 18.12.2002)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 14/04/2003 n. 6 e sul sito web: www.figc.it - 6 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’A.C. CAERANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIÙ GARE PER LA PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE EL MAAZOUZI EL MOULOUDI IN POSIZIONE IRREGOLARE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 27 del 18.12.2002) Il Presidente del Comitato Regionale Veneto, su segnalazione dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. alla Lega Nazionale Dilettanti, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto il calciatore straniero El Maazouzi El Mouloudi e l’A.C. Caerano, il primo per aver rilasciato una dichiarazione non conforme alla realtà, la seconda per aver avvalorato la dichiarazione. Risultava infatti una dichiarazione sottoscritta dal calciatore, controfirmata dal Presidente della Società deferita, nella quale si affermava che lo stesso non era stato tesserato precedentemente per Federazioni straniere; veniva invece accertato il rilascio, in data 7.9.2000 di un transfert internazionale da parte della Federazione Calcio del Marocco a favore del deferito, risultato appartenere alla società marocchina Sapap affiliata a quella Federazione. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto infliggeva all’A.C. Caerano la punizione sportiva della perdita della gara per gli incontri del 13.10.2002 Caerano/Tanzolo 0-2 20.10.2002 Baroni/Caerano 2-0 27.10.2002 Caerano/Resorne 0-2 nonché la punizione sportiva, sempre a carico della Società Caerano, della penalizzazione di un punto in classifica per la gara del 6.10.2002 Milano Guerdo/Caerano; infliggeva poi all’A.C. Caerano la sanzione di euro 52,00 di ammenda, ed al calciatore El Maazouzi El Mouloudi la sanzione dell’inibizione a svolgere attività sportiva ed a ricoprire cariche in seno alla F.I.G.C. fino al 18.3.2003 (C.U. n. 27 del 18 dicembre 2002). Ricorreva per revocazione avanti alla Commissione d’Appello Federale l’A.C. Caerano ritenendo sopraggiunti nuovi elementi comprovanti l’assoluta estraneità della società e precisamente: - il calciatore non era mai stato tesserato in Marocco; - la società Sapap non è mai esistita; - la precedente dichiarazione del calciatore, rilasciata alla U.S. Pontelungo (prima società con la quale è stato tesserato in Italia), con la quale dichiarava di essere stato tesserato in Marocco per la società Sapap dal 1990 al 1997, era non veritiera ed era stata firmata nella convinzione che fosse semplicemente il proprio assenso a partecipare alle gare sportive della U.S. Pontelungo 1949 di Albenga; tale situazione era stata causata dalla non comprensione della lingua italiana, né parlata né scritta. Chiedeva pertanto che le fossero riaccreditati i punti di penalizzazione inflitti. Pregiudiziale la pronuncia sulla ammissibilità del ricorso per revocazione. L’art. 35 C.G.S. stabilisce al comma 1 lettera d) che “tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione dinanzi alla C.A.F. se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia”. La C.A.F. sospendeva il giudizio inviando richiesta all’Ufficio Tesseramento F.I.G.C. per accertare se il calciatore El Maazouzi El Mouloudi fosse mai stato tesserato con la Federazione marocchina in favore della società Sapap (Com. Uff. n. 27/C del 24.2.2003). In data 19.3.2003 la Federazione marocchina certificava che il calciatore El Maazouzi El Mouloudi non era mai stato tesserato con alcuna società della propria Federazione. Presa visione degli atti versati ed acquisiti in causa, questa Commissione d’Appello non può che assentire la richiesta di pronunzia revocatoria, trattandosi, in effetti, di decisivo elemento di fatto sopravvenuto, la cui conoscenza avrebbe di certo comportato una diversa pronunzia, considerato che è risultato che il calciatore mai era stato tesserato con la Federazione Marocchina, come da sua dichiarazione firmata il 21.2.2003 e controfirmata dal Presidente della Società Caerano. Il ricorso per revocazione è dunque ammissibile e fondato relativamente all’insussistenza della dichiarazione mendace fatta dal El Maazouzi El Mouloudi. Dagli atti risulta poi che la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto ha valutato solo la veridicità della suddetta dichiarazione tralasciando la valutazione sulla decisiva circostanza (come evidenziato nell’atto di deferimento) della validità del tesseramento del calciatore El Maazouzi El Mouloudi e della sua influenza sui risultati delle gare. Pertanto gli atti vanno rimessi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto per l’esame nel merito di tale circostanza. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.C. Caerano di Caerano di S. Marco (Treviso), annulla l’impugnata delibera e, ai sensi degli artt. 35 n. 2 e 33 n. 5 C.G.S., rimette gli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto per nuovo esame. Dispone restituirsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it