FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 07/04/2003 n. 7 e sul sito web: www.figc.it – 7 – APPELLO DEL F.C. BASSANO ROMANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.1.2005 INFLITTA AL CALCIATORE MORBIDELLI ALBERTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 56 del 28.2.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 07/04/2003 n. 7 e sul sito web: www.figc.it - 7 - APPELLO DEL F.C. BASSANO ROMANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.1.2005 INFLITTA AL CALCIATORE MORBIDELLI ALBERTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 56 del 28.2.2003) Al 35° del secondo tempo della gara F.C. Bassano Romano/A.S. Valleranese, valida per il Campionato Provinciale Juniores Viterbo, si scatenava una rissa generale sul terreno di gioco che coinvolgeva calciatori e dirigenti delle società; il direttore di gara tentava di far proseguire il gioco ma vanamente e conseguentemente decretava la sospensione della gara. Il calciatore Morbidelli Alberto, espulso nel corso dell’incontro e pertanto da oltre la recinzione, nel momento in cui l’arbitro rientrava frettolosamente negli spogliatoi, sputava all’arbitro colpendolo alla testa. Il Giudice Sportivo, sulla base del referto arbitrale del relativo supplemento, comminava al calciatore la sanzione dell’inibizione sino al 30.1.2005. Tale decisione è stata oggetto di reclamo della F.C. Bassano presso la Commissione Disciplinare che ascoltata la parte e lo stesso arbitro ha confermato la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. L’attuale reclamante ripropone i motivi di fatto in base ai quali dovrebbe ritenersi l’estraneità del calciatore Morbidelli a quanto addebitatogli, sostenendo che l’arbitro nella concitazione del momento sarebbe stato materialmente impossibilitato nel rientrare negli spogliatoi a riconoscere tra gli spettatori il calciatore Morbidelli reo dell’atto sopracitato. Si tratta, evidentemente, di un ricorso inammissibile in questa sede in quanto non è possibile procedere ad un nuovo esame dei fatti, già oggetto dei primi due gradi di giudizio. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dal F.C. Bassano Romano di Bassano Romano (Viterbo) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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