FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 14/04/2003 n. 5 e sul sito web: www.figc.it – 5 – APPELLO DEL CALCIATORE NASSIN MENDIL AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMONIZIONE E DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 271 del 13.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 14/04/2003 n. 5 e sul sito web: www.figc.it - 5 - APPELLO DEL CALCIATORE NASSIN MENDIL AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMONIZIONE E DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 271 del 13.3.2003) La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 271 del 13 marzo 2003, infliggeva al calciatore Mendil Nassin le sanzioni dell’ammonizione e dell’ammenda di 5.000,00 euro, per il comportamento tenuto al termine della gara Siena/Catania dell’11.11.2002 del Campionato di Serie B. La Commissione Disciplinare osservava che il Mendil tentava di aggredire i dirigenti della squadra avversaria, senza riuscirvi, solo, per l’intervento dei carabinieri. Il Mendil proponeva appello alla C.A.F., avverso tale pronuncia, sostenendo l’improcedibilità del deferimento, per essere, lo stesso, stato notificato fuori termine; la falsità della sua firma apposta sulla memoria difensiva del 9.3.2003; la sua innocenza rispetto alle accuse mossegli, essendosi limitato “ad un commento di stizza e di disappunto per il modo in cui la propria squadra aveva perso la gara” e comunque, l’eccessività della pena, non avendo posto in essere atti di violenza. Il gravame è infondato e non può essere accolto. Il deferimento è regolare in quanto il Mendil risulta avere firmato la memoria difensiva del 9.3.2003 e non vi sono motivi per ritenere che la stessa sia stata falsificata. L’aggressione nei confronti dei dirigenti del Siena è provata dalle risultanze della relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini. La contestazione riguarda, solamente, il tentativo di aggressione ai predetti dirigenti, non realizzatasi per l’intervento dei carabinieri, che hanno impediti il compimento di atti di violenza. Il comportamento del Mendil integra, quindi, la violazione contestata. La sanzione applicata dal primo giudice è adeguata all’effettiva gravità del fatto e non vi sono motivi per una sua riduzione. Al rigetto dell’appello consegue l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal calciatore Nassin Mendil e dispone incamerarsi la tassa versata.
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