FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 14/04/2003 n. 7,8 e sul sito web: www.figc.it – 7 – APPELLO DEL COMO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 (DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE DEL 23.12.2002); DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 (DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 13.1.2003); DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 (DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE DEL 23.12.2002) E DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 (DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE DEL 15.1.2003) (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 258 del 27.2.2003) 8 – APPELLO DEL SIG. PREZIOSI ENRICO – PRESIDENTE DEL COMO CALCIO – AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI e10.000,00 (DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE DEL 23.12.2002); DELL’INIBIZIONE PER MESI DUE E DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 (DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 13.1.2003); DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 (DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE DEL 23.12.2002) E DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 CON DIFFIDA (DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE DEL 15.1.2003) (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 258 del 27.2.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 14/04/2003 n. 7,8 e sul sito web: www.figc.it - 7 - APPELLO DEL COMO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 (DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE DEL 23.12.2002); DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 (DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 13.1.2003); DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 (DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE DEL 23.12.2002) E DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 (DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE DEL 15.1.2003) (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 258 del 27.2.2003) 8 - APPELLO DEL SIG. PREZIOSI ENRICO - PRESIDENTE DEL COMO CALCIO – AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI e10.000,00 (DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE DEL 23.12.2002); DELL’INIBIZIONE PER MESI DUE E DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 (DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 13.1.2003); DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 (DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE DEL 23.12.2002) E DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 CON DIFFIDA (DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE DEL 15.1.2003) (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 258 del 27.2.2003) Il Procuratore Federale, con provvedimento del 23.12.2002, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il Presidente della Soc. Como Enrico Preziosi per violazione dell’art. 3 comma 1 e dell’art. 1 e 3 C.G.S. per aver espresso giudizi lesivi della reputazione di persone ed organismi operanti nell’ambito federale, attraverso dichiarazioni rese ad organi di informazione in relazione alla gara Como/Udinese del 18.12.2002 e per violazione dell’art. 17 comma 8 C.G.S. per essersi trattenuto, in occasione della predetta gara, negli spogliatoi della propria squadra, nonché per essersi portato sotto la curva della tifoseria locale ed essere entrato sul terreno di giuoco, sebbene fosse sottoposto a provvedimento disciplinare di inibizione. Con lo stesso provvedimento veniva deferita anche la Soc. Como per responsabilità oggettiva e responsabilità diretta nelle violazioni ascritte al proprio Presidente. Con successivo provvedimento del 13.1.2003 il Procuratore Federale deferiva nuovamente il Preziosi per dichiarazioni lesive rese ad organi di informazione in data 10.1.2003 e la Soc. Como per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente. Infine, con ulteriore provvedimento del 15.1.2003, il Procuratore Federale deferiva Enrico Preziosi per nuova violazione dell’art. 17, comma 8 C.G.S. posta in essere in occasione della gara Como/Atalanta del 12.1.2003 e la Soc. Como, ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S. a titolo di responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul C.U. n. 258 del 27 febbraio 2003, disposta la riunione dei tre procedimenti, dichiarava la responsabilità dei deferiti ed infliggeva: - relativamente alle dichiarazioni lesive oggetto del deferimento del 23.12.2002 al Sig. Preziosi Enrico, la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la Società in ambito federale per la durata di mesi uno e dell’ammenda di e 10.000,00, nonché alla Società Como la sanzione dell’ammenda di e 10.000,00; - relativamente alle dichiarazioni lesive oggetto del deferimento del 13.1.2003 al Sig. Preziosi Enrico la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la Società in ambito federale per la durata di mesi due e dell’ammenda di e 15.000,00, nonché alla Società Como la sanzione dell’ammenda di e 15.000,00; - per la violazione di cui all’art. 17, comma 8 C.G.S. oggetto del deferimento del 15.1.2003 al Sig. Preziosi Enrico la sanzione dell’ammenda di e 10.000,00 ed alla Società Como quella dell’ammenda di e 10.000,00. Avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare hanno proposto ricorso a questa Commissione il Sig. Enrico Preziosi e la Soc. Como Calcio, in persona dell’Amministratore dott. Maurizio Cellai. Preliminarmente gli appellanti rilevano come i regolamenti interni delle Federazioni Sportive configurino atti amministrativi ed atti normativi secondari, che come tali non possono derogare alle norme di legge ed ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico. Di conseguenza, la duplice violazione dell’art. 17 comma 8 C.G.S. addebitato al Preziosi per essersi recato negli spogliatoi della propria squadra in occasione delle gare Como/Udinese del 18.12.2002 e Como/Atalanta del 12.1.2003 pur essendo inibito, sarebbe insussistente, poiché il Presidente del Como avrebbe esercitato, nelle due occasioni suindicate, il diritto del datore di lavoro, riconosciuto da norme primarie dell’ordinamento giuridico generale non derogabili dalle norme disciplinari dell’ordinamento federale, di controllare l’adempimento delle prestazioni lavorative da parte dei propri dipendenti. Questa Commissione dovrebbe conseguentemente assolvere il Presidente Preziosi, riconoscendo l’illegittimità della previsione che prevede l’irrogazione di sanzioni a carico del tesserato - datore di lavoro che acceda agli spogliatoi pur essendo inibito. Con ulteriore motivo la Soc. Como sostiene la non configurabilità della propria responsabilità diretta per le violazioni contestate al Presidente, asserendo che la responsabilità diretta di un soggetto si verifica nel caso in cui il soggetto stesso sia autore del fatto sanzionato, mentre nel caso di specie l’ingresso negli spogliatoi era inibito al Presidente Preziosi ma non alla Soc. Como Calcio, donde la inapplicabilità alla stessa della disposizione dell’art. 2 comma 4 C.G.S.. quanto alle dichiarazioni sanzionate, l’appellante sostiene che le stesse sono state rese in reazione a decisioni arbitrali errate, che avrebbero gravemente danneggiato la Soc. Como nella corrente stagione sportiva, in assenza di qualsivoglia intenzione diffamatoria o lesiva dell’onorabilità e della correttezza degli organi federali e dei tesserati. Gli appellanti chiedono in conclusione il proscioglimento degli addebiti: in subordine, relativamente alle contestazioni per dichiarazioni lesive, chiedono una riduzione delle sanzioni inflitte dai primi giudici, in considerazione del vincolo della continuazione che le unisce tra loro e con quelle per le quali è già stata emessa pronuncia di condanna in data 2 dicembre 2002. La C.A.F., previa riunione dei ricorsi per evidenti ragioni di connessione, rileva che gli stessi sono infondati e debbono essere respinti, con conseguente incameramento delle tasse. I motivi di appello riproducono fedelmente gli argomenti difensivi sviluppati nel primo giudizio, che la Commissione Disciplinare ha respinto con motivazioni puntuali ed ineccepibili, alle quali questa Commissione si riporta integralmente. Vanno in particolare condivisi i principi di diritto affermati dai primi giudici in ordine alla impossibilità di disapplicare in sede di procedimento disciplinare disposizioni regolamentari per asserito contrasto con norme di rango primario dell’ordinamento giuridico generale ed alla configurabilità della responsabilità diretta allorquando il soggetto inibito, destinatario del divieto di cui all’art. 17 comma 8 C.G.S., sia anche, come nel caso in esame, il legale rappresentante della società. Nessun dubbio può sussistere sulla lesività della dichiarazioni del Preziosi, il quale è andato ben oltre i confini del lecito diritto di critica esprimendo giudizi lesivi della credibilità e reputazione di persone operanti nell’ambito federale, compresi gli organi di giustizia sportiva.Trattandosi di episodi distinti tra loro, perché relativi a fatti e persone diversi, non è neppure ipotizzabile l’applicazione analogica dell’istituto penalistico della continuazione. Pertanto la Commissione Disciplinare ha correttamente valutato e sanzionato in modo autonomo i singoli fatti, adottando sanzioni congrue ed equilibrate assolutamente meritevoli di conferma. Va rilevato in proposito che la Commissione di primo grado, nel determinare l’entità delle sanzioni, ha già preso in considerazione il comportamento processuale tenuto dal Preziosi al fine di attenuare, seppure tardivamente ed in forme improprie, il significato lesivo e denigratorio delle proprie dichiarazioni. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal Como Calcio di Como e dal Sig. Preziosi Enrico, li respinge e dispone incamerarsi le tasse versate.
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