FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 14/04/2003 n. 10 e sul sito web: www.figc.it – 10 – APPELLO DELL’AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARASAN PAOLO/AOSTA DELL’8.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Nazionale Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 328 del 21.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 14/04/2003 n. 10 e sul sito web: www.figc.it - 10 - APPELLO DELL’AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARASAN PAOLO/AOSTA DELL’8.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Nazionale Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 328 del 21.3.2003) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 328 del 21 marzo 2003 la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, decidendo sul reclamo proposto dalla soc. Aosta Calcio a Cinque in merito alla mancata partecipazione all’incontro con la soc. San Paolo del giorno 8.2.2003 ed alle decisioni adottate dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 276 del 21 marzo 2003), rigettava il reclamo rilevando che nei fatti esposti non era possibile ravvisare l’ipotesi della forza maggiore di cui all’art. 55 delle N.O.I.F..Avverso tale decisione proponeva appello la soc. Aosta che, nel far presente che la mancata partecipazione alla gara del giorno 8.2.2003 era dipesa dalla rottura del veicolo utilizzato per il viaggio e dalla impossibilità di trovarne un altro o di giungere a destinazione in tempi utili in altro modo, ribadiva la sussistenza della forza maggiore. Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione annullasse la sanzione della perdita della gara e ne disponesse l’effettuazione. Alla seduta del 14 aprile 2003, assenti rappresentanti della Società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione. A norma dell’art. 33, punto 2, C.G.S. (che ricalca sostanzialmente la norma a caratteregenerale di cui all’art. 34, comma 2, dello stesso C.G.S.) l’appello avrebbe dovuto essere “inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è (stata) resa nota la decisione che si intende impugnare”. Nel caso della soc. Aosta il comunicato ufficiale relativo alla decisione della Commissione Disciplinare è del 21.3.2003 mentre l’appello è stato proposto il 29 successivo; è stato inoltrato, cioè, oltre i prescritti sette giorni. Inevitabile dunque che l’inosservanza del termine porti, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 33, punto 2, e 29, punti 5 e 9, C.G.S., all’inammissibilità dell’appello proposto dalla soc. Aosta. Per quanto di utilità è appena il caso di rilevare che l’impugnazione in esame non avrebbe potuto essere esaminata in alcun caso da questa Commissione d’Appello dal momento che la declaratoria sulla sussistenza della causa di forza maggiore - come nel caso della soc. Aosta - compete al Giudice Sportivo in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare in seconda ed ultima istanza. E ciò a norma dell’art. 55, punto 2, delle N.O.I.F.. Posto che questa Commissione è stata sollecitata ad esaminare le ragioni della presunta sussistenza della forza maggiore in terza istanza, l’appello non avrebbe potuto che essere dichiarato, anche per quest’altro motivo, inammissibile. Per effetto della soccombenza la tassa reclamo va incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività, l’appello come sopra proposto dall’Aosta Calcio di Aosta ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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