FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 14/04/2003 n. 13 e sul sito web: www.figc.it – 13 – APPELLO DEL F.C. MESSINA PELORO AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMONIZIONE E DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 AL CALCIATORE VICARI SALVATORE; DELL’AMMONIZIONE E DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 AL CALCIATORE SULLO SALVATORE; DELL’AMMONIZIONE E DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 AL CALCIATORE D’ALTERIO SALVATORE; DELL’AMMONIZIONE E DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 AL CALCIATORE PORTANOVA DANIELE; DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.4.2003 E DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 AL CALCIATORE SULFARO GIOVANNI E DELL’AMMENDA DI e 3.000,00 ALLA SOCIETÀ APPELLANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 271 del 13.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 14/04/2003 n. 13 e sul sito web: www.figc.it - 13 - APPELLO DEL F.C. MESSINA PELORO AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMONIZIONE E DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 AL CALCIATORE VICARI SALVATORE; DELL’AMMONIZIONE E DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 AL CALCIATORE SULLO SALVATORE; DELL’AMMONIZIONE E DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 AL CALCIATORE D’ALTERIO SALVATORE; DELL’AMMONIZIONE E DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 AL CALCIATORE PORTANOVA DANIELE; DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.4.2003 E DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 AL CALCIATORE SULFARO GIOVANNI E DELL’AMMENDA DI e 3.000,00 ALLA SOCIETÀ APPELLANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 271 del 13.3.2003) Con atto del 27 gennaio 2003, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti i calciatori Vicari Salvatore, Sullo Salvatore, D’Alterio Salvatore, tesserati per il F.C. Messina Peloro s.r.l., i calciatori Mutarelli Massimo e La Grotteria Cristian della U.S. Città di Palermo S.p.A., per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, perché in occasione della gara Messina/Palermo, disputata per il Campionato di Serie B il 15 dicembre 2002, al rientro negli spogliatoi, si scambiavano colpi e spintoni. Venivano altresì deferiti il calciatore Santoni Nicola della U.S. Città di Palermo per avere spintonato con violenza un vigile urbano e per avere partecipato con i calciatori Pivotto Matteo della stessa società e Portanuova Daniele, Vicari Salvatore del F.C. Messina Peloro e il dirigente di detta società Sig. Sulfaro Giovanni, ad un tafferuglio nel quale il dirigente Sulfaro si distingueva per la particolare animosità (a questo tafferuglio partecipava anche il calciatore Mascara Giuseppe, successivamente tesseratosi per il F.C. Genoa); Il Procuratore federale chiedeva, quindi, per quanto interessa la presente decisione, la squalifica per due giornate di gara per il calciatore Vicari, di una giornata di gara per gli altri tre calciatori del F.C. Messina e l’inibizione per due mesi e l’ammenda di Euro 3.000,00 per il Sig. Sulfaro. La Commissione Disciplinare, rilevato che le deduzioni difensive opposte dagli incolpati si rivelavano sprovvisti di prova, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 15 marzo 2003, n. 271, infliggeva ai calciatori del F.C. Messina Vicari Salvatore, l’ammonizione e l’ammenda di 10.000,00 Euro, Sullo Salvatore e D’Alterio Salvatore l’ammonizione e l’ammenda di Euro 5.000,00 Portanuova Daniele la squalifica fino al 10 aprile 2003 e al dirigente Sulfaro l’ammenda di Euro 3.000,00. Alla società F.C. Messina Peloro, per responsabilità oggettiva veniva inflitta l’ammenda di Euro 3.000,00. Propone appello avverso tale decisione il F.C. Messina Peloro. L’appello va respinto. Anche in questa sede il F.C. Messina Peloro tenta di accreditare una diversa versione dei fatti, affermando in definitiva che vi sarebbe stata solo qualche schermaglia e qualche scambio di colpi ma il tutto aggravato dalla enorme confusione verificatasi negli spogliatoi dal momento che i calciatori della società avversaria avevano in corso una diatriba con le forze dell’ordine che tentavano con una certa energia di farli rientrare negli spogliatoi. Tale versione dei fatti contrasta, senza il supporto di alcuna prova, la circostanziata, precisa descrizione degli accadimenti contenuta nei rapporti dei collaboratori dell’Ufficio Indagini che parlano di scontri fra i calciatori delle due società. I calciatori del F.C. Messina Peloro incolpati dal Procuratore Federale avevano preso parte attivamente ai tafferugli e non erano affatto intervenuti, come si sostiene nell’atto di appello, per sedare gli animi ma per colpire gli appartenenti alla società Palermo”. L’appello, in conclusione, va respinto e la tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata. Per questi motivi la C.A.F., respinge l’appello come sopra proposto dal F.C. Messina di Messina e dispone incamerarsi la tassa versata.
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