FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 23/04/2003 n. 1 e sul sito web: www.figc.it – 1 – APPELLO DELLA S.S. ORBETELLANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARCIDOSSO/ ORBETELLANA DEL 22.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 32 del 20.2.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 23/04/2003 n. 1 e sul sito web: www.figc.it - 1 - APPELLO DELLA S.S. ORBETELLANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARCIDOSSO/ ORBETELLANA DEL 22.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 32 del 20.2.2003) All’esito della gara Arcidosso/Orbetellana, disputata il 22.12.2002 nell’ambito del Campionato di 3ª Categoria, Girone B del Comitato Regionale Toscana, terminata con il punteggio di 0 a 2, la S.P. Arcidosso proponeva rituale reclamo, adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, erano stati schierati meno dei due calciatori nati negli anni 1979-1980, come previsto per le gare dei Campionati di 3ª Categoria del 2002/2003 e, pertanto, ritenendo violate le norme dell’art. 34 bis N.O.I.F.. Il competente Giudice Sportivo respingeva il reclamo e disponeva l’omologazione del risultato conseguito sul terreno di giuoco e l’incameramento della tassa di reclamo (Com. Uff. n. 25 del 22 gennaio 2003). Avverso tale decisione proponeva appello la S.P. Arcidosso chiedendo l’annullamento della predetta decisione e l’assegnazione della vittoria “a tavolino”. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 32 del 20 febbraio 2003, accoglieva il reclamo della S.P. Arcidosso assegnando a quest’ultima la vittoria per 2-0 nei confronti della S.S. Orbetellana e disponendo la restituzione della relativa tassa a favore della reclamante. Avverso tale ultima decisione ha proposto appello la S.S. Orbetellana, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e, per l’effetto, il ripristino del risultato conseguito sul campo. Il gravame è fondato. Nel caso in esame, infatti, la società reclamante aveva schierato, nella propria formazione iniziale, sia un calciatore nato dal 1.1.1979, che uno nato dal 1.1.1980 in poi. Nel corso della gara uno dei predetti calciatori veniva espulso e l’altro doveva lasciare il campo per infortunio, ma non veniva sostituito. La S.S. Orbetellana, quindi, terminava la gara con un organico di soli nove giocatori. La mancata presenza in campo di due calciatori nati a partire dal 1979-1980 deve essere ritenuto privo di conseguenze rispetto all’andamento della gara poiché non pare ravvisabile un vantaggio per la ricorrente (che non ha integrato l’organico, si ripete, con un calciatore di età superiore), né uno svantaggio per la S.P. Arcidosso (che ha proseguito la partita contro un avversario ridotto a nove giocatori). Spettando agli Organi di Giustizia Sportiva l’apprezzamento circa la sussistenza e l’entità dell’influenza che tale fattispecie abbia avuto sulla regolarità della gara, si deve ritenere che, quando anche si volesse valutare che l’infrazione sia stata commessa, essa non abbia, nel caso di specie, influito sullo svolgimento della gara stessa. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla S.S. Orbetellana di Orbetello (Grosseto), annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 0-2 conseguito sul campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.
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