FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 23/06/2003 n. 4 e sul sito web: www.figc.it – 4 – S.S. PROMO POTENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 INFLITTA AL CALCIATORE CAPOBIANCO PASQUALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 59 del 28.5.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 23/06/2003 n. 4 e sul sito web: www.figc.it - 4 - S.S. PROMO POTENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 INFLITTA AL CALCIATORE CAPOBIANCO PASQUALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 59 del 28.5.2003) Con delibera in data 28 maggio 2003 (C.U. n. 59), la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata, confermando quanto già deciso dal Giudice Sportivo, infliggeva la sanzione della squalifica fino al 31.12.2004 al calciatore Capobianco Pasquale perché, nel corso della gara S.S. Promo Potenza/Sarnelli Carrozzeria del 26.3.2003, espulso dal campo di gioco per linguaggio offensivo nei confronti dell’arbitro aveva colpito il Direttore di Gara con un calcio alla gamba facendolo cadere a terra. Avverso tale decisione propone rituale ricorso a questa Commissione d’Appello Federale la S.S. Promo Potenza assumento l’assoluta involontarietà del fatto addebitato al Capobianco allegando una dichiarazione in tal senso anche del Presidente della squadra avversaria S.S. Sarnelli Carrozzeria. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, i motivi addotti a sostegno del reclamo proposto attengono esclusivamente al merito e, quindi, non proponibili in questa sede in quanto non configurano alcuna censura che possa ricondursi alle ipotesi tassativamente previste dall’art. 33 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Ne deriva che il reclamo come sopra proposto deve essere dichiarato inammissibile e deve conseguentemente disporsi l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello della S.S. Promo Potenza di Potenza come sopra proposto, e dispone l’incameramento della tassa versata.
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