FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 16/06/2003 n. 13 e sul sito web: www.figc.it – 13 – APPELLO DEL SAN VITO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 INFLITTA AL CALCIATORE PAPASODARO MASSIMO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 110 del 19.5.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 16/06/2003 n. 13 e sul sito web: www.figc.it - 13 - APPELLO DEL SAN VITO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 INFLITTA AL CALCIATORE PAPASODARO MASSIMO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 110 del 19.5.2003) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro con delibera del 23 aprile 2003 (C.U. n. 70) disponeva, tra l’altro, la squalifica del calciatore Papasodaro Massimo del San Vito Calcio fino al 31.12.2003 perché quale capitano della squadra era stato ritenuto responsabile ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva di un atto di violenza perpetrato da un calciatore non identificato nel corso della gara Cortale 91/San Vito Calcio del 6.4.2003. Infatti al 46’ del secondo tempo allorché l’arbitro aveva assegnato un calcio di rigore a favore della società Cortale 91 veniva colpito da un giocatore non identificato con un calcio al ginocchio che lo faceva cadere a terra. Il Giudice Sportivo prendeva altresì atto che alla fine dell’incontro il Papasodaro aveva anche raccolto un piccolo sasso e profferendo frasi offensive e minacciose lo aveva lanciato contro il Direttore di Gara senza colpirlo. La Commissione Disciplinare adita dal San Vito Calcio ritenendo di dover diversamente valutare i fatti ascritti al Papasodaro aveva disposto la squalifica dello stesso fino al 30.6.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria del 19 maggio 2003 n. 110). Avverso tale delibera propone reclamo a questa Commissione d’Appello Federale la San Vito Calcio assumendo di aver individuato nel calciatore Gulli Franco colui che involontariamente avrebbe colpito il Direttore di Gara e chiedeva conseguentemente la revoca o comunque la riduzione della squalifica inflitta al giocatore Papasodaro. Il ricorso è inammissibile. Ed invero i motivi addotti a sostegno del reclamo attengono esclusivamente al merito e, quindi, non proponibili in questa sede in quanto non configurano alcuna censura che possa ricondursi alle ipotesi tassativamente previste dall’art. 33 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Ne consegue che, fatto salvo ogni altro mezzo di tutela previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo come sopra proposto deve essere dichiarato inammissibile e deve conseguentemente disporsi l’incameramento della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dal San Vito Calcio di San Vito sullo Ionio (Catanzaro) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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