Conseguito sul campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata. FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 09/06/2003 n. 16 e sul sito web: www.figc.it – 16 – APPELLO DELL’A.S. TOSCANA SPORT AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ DELLA GARA FIRENZE OVEST/TOSCANA SPORT DEL 4.4.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 45 del 22.5.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 09/06/2003 n. 16 e sul sito web: www.figc.it - 16 - APPELLO DELL’A.S. TOSCANA SPORT AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ DELLA GARA FIRENZE OVEST/TOSCANA SPORT DEL 4.4.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 45 del 22.5.2003) Con reclamo del 9.4.2003 la A.S. Toscana Sport ha adito il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana contestando la regolarità della gara disputata in data .4.2003 con il Firenze Ovest, per la pretesa mancanza dei requisiti richiesti dalle norme vigenti per le porte del campo di giuoco, in particolare per non essere queste dotate in ordine di un adeguato sistema di bloccaggio al suolo. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 41 del 24 aprile 2003 il Giudice Sportivo ha dichiarato inammissibile il proposto reclamo, rilevando come la reclamante non avesse provveduto a presentare al d.d.g. riserva scritta in ordine alla pretesa irregolarità del campo i giuoco prima dell’inizio della gara, come espressamente richiesto dall’art. 24, comma , C.G.S., ma soltanto al termine della stessa. Con reclamo del 2.5.2003 la A.S. Toscana Sport ha impugnato tale decisione avanti della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, sostenendo di aver effettivamente presentato prima dell’inizio della gara apposita riserva scritta, come prescritto dall’art. 24, comma 7, C.G.S., risultando tale circostanza dal referto arbitrale. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 45 del 22 maggio 2003 la Commissione Disciplinare ha ulteriormente dichiarato inammissibile il reclamo proposto, argomentando che tanto dal rapporto di gara del d.d.g., quanto soprattutto dal supplemento di rapporto fatto pervenire dallo stesso, risulti con ogni evidenza l’intempestiva presentazione della riserva scritta da parte della società reclamante, che ha atteso il termine della gara per contestare con tale riserva un fatto evidentemente rilevabile sin dall’inizio della stessa. Avverso tale deliberazione ha proposto appello la A.S. Toscana Sport, con atto del 23.5.2003, ribadendo la circostanza della presentazione della riserva scritta ex art. 24, comma 7, C.G.S. prima dell’inizio della gara. L’appello è infondato. Questa Commissione non può che rilevare come nel supplemento al proprio rapporto arbitrale del 17.4.2003 il d.d.g. dichiari, expressis verbis, che “a fine gara mi veniva consegnato il reclamo della società A.S. Toscana Sport Scandicci quale allegavo al rapporto di gara...”; orbene, poiché tale atto costituisce, secondo costante giurisprudenza di questa Commissione, fonte privilegiata di prova, non può revocarsi in dubbio, oltretutto in assenza di qualsivoglia concludente prova in contrario senso fornita dall’appellante, che la riserva sulla regolarità delle porte del campo di giuoco sia stata da quest’ultima presentata al d.d.g. Posteriormente alla conclusione della gara, rendendo così inammissibile il reclamo successivo proposto, per violazione della chiara prescrizione contenuta nell’art. 24, comma 7, C.G.S.. Bene hanno fatto, dunque, Giudice Sportivo e Commissione Disciplinare a dichiarare l’inammissibilità dell’interposto gravame. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla A.S. Toscana Sport di Scandicci (Firenze) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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