FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 09/06/2003 n. 15 e sul sito web: www.figc.it – 15 – APPELLO DELL’U.S. EMPEDOCLINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY-OUT EMPEDOCLINA/ACATE DEL 10.5.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 54 del 22.5.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 09/06/2003 n. 15 e sul sito web: www.figc.it - 15 - APPELLO DELL’U.S. EMPEDOCLINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY-OUT EMPEDOCLINA/ACATE DEL 10.5.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 54 del 22.5.2003) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 53 del 14 maggio 2003 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, decidendo sul reclamo proposto dalla Pol. Acate in merito all’impiego da parte della U.S. Empedoclina di calciatore con il n. 22 non indicato nella lista della gara Empedoclina/Acate del giorno 11.5.2003, non infliggeva alla società la richiesta sanzione della perdita della gara di cui disponeva, invece, la ripetizione. Osservava che il calciatore sceso in campo per la squadra della U.S. Empedoclina, in sostituzione di altro calciatore, aveva pieno titolo a partecipare alla gara dal momento che era stato indicato in distinta, sia pure con il diverso n. 18, ed era stato regolarmente identificato dall’arbitro prima della gara. Non infliggeva la sanzione della perdita della gara alla U.S. Empedoclina, dunque, ma disponeva la ripetizione di questa in considerazione del diritto della Pol. Acate di conoscere con certezza l’identità dei calciatori avversari e di predisporre le contromisure tecniche. Cose che per effetto del diverso numero di maglia indossata dal calciatore (22 invece che 18) non era stata possibile. Avverso tale decisione proponevano impugnazione sia la Pol. Acate che la U.S. Empedoclina, la prima insistendo per l’irrogazione alla società avversaria della sanzione della perdita della gara; la seconda facendo presente che non si era trattato di sostituzione di persona, ma di mero errore materiale dovuto al fatto che nell’entrare in campo il calciatore indicato in distinta con il n. 18, Forte Dario, aveva indossato per errore, appunto, la maglia con il n. 22. Con decisioni pubblicate sul Com. Uff. n. 54 del 22 maggio 2003 la Commissione Disciplinare respingeva tutti e due i reclami ribadendo, quanto alla Pol. Acate, che non poteva farsi luogo alla sanzione della perdita della gara nei confronti della U.S. Empedoclina per il semplice fatto che il calciatore Forte era stato indicato nella distinta di gara, era stato identificato dall’arbitro prima dell’inizio della stessa ed era stato riconosciuto con certezza dallo stesso arbitro al momento di entrare in campo. Aveva titolo a prender parte alla gara, dunque, senza che la erroneità del numero riportato dalla maglia potesse dar luogo a posizione irregolare. E riaffermando, quanto alla U.S. Empedoclina, che l’errore in cui era incorso il Forte nell’indossare maglia con il n. 22 aveva privato la Pol. Acate “della facoltà di controllo sulla regolarità del parco giocatori avversario e del diritto di predisporre adeguate contromisure” tecniche. A proporre appello a questa Commissione avverso le delibere della Commissione Disciplinare era soltanto la U.S. Empedoclina che, oltre a ribadire quanto osservato in precedenza, richiamava l’attenzione su quanto fatto presente dall’arbitro. A chiarimento di quanto esposto nel referto di gara aveva fatto sapere queste che, per come si erano svolti i fatti, i dirigenti delle due società si erano “sicuramente accorti di ciò”; si erano accorti, cioè, che a prendere il posto del calciatore sostituito era Forte Dario e non altri, nonostante la maglia n. 22. Chiedeva pertanto l’annullamento della decisione impugnata e la convalida del risultato conseguito sul campo. Alla seduta del 9 giugno 2003, assenti rappresentanti della società, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L’appello della U.S. Empedoclina, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali, è ammissibile e merita accoglimento. Non è in discussione nel caso in esame l’identità del calciatore entrato in campo al 18° del secondo tempo in sostituzione del n. 11 della U.S. Empedoclina, visto che per concorde affermazione della società e dell’arbitro (non contestata della Pol. Acate) si è trattato di Forte Dario. Nonostante la maglia n. 22 invece che n. 18. È in discussione il diritto della Pol. Acate di conoscere l’esatta identità di ciascun calciatore della squadra avversaria all’evidente scopo di verificarne la regolarità della posizione e di adottare le contromisure tecniche ritenute necessarie; diritto che la Pol. Acate sicuramente aveva ma di cui non può dirsi sia stata privata il giorno 11.5.2003. Per due ordini di considerazioni. Il primo. Risulta dal supplemento di rapporto dell’arbitro che i dirigenti delle due società (e dunque anche della Pol. Acate) si sono “sicuramente accorti”, per come si sono svolti i fatti, che a sostituire il calciatore uscito dal campo era stato Forte Dario, e ciò nonostante la maglia con il n. 22 invece che n. 18. Non vi è difficoltà a crederlo dal momento che, entrato in campo il Forte, l’assistente dell’arbitro ha richiamato l’attenzione di quest’ultimo sulla mancanza nella distinta della squadra di un calciatore con il n. 22 e che il calciatore con questo numero recava sui pantoloncini il n. 18, che era il numero con il quale era stato esattamente identificato. Orbene, non solo il Forte era correttamente individuabile da parte dei tecnici della Pol. Acate attraverso il numero dei pantaloncini (numero che, in assenza del n. 22 in distinta, avrebbe dovuto indirizzare sull’identità esatta del calciatore entrato in campo), ma il pur breve colloquio dell’arbitro con il suo assistente non possono essere sfuggiti ai dirigenti delle due squadre. In secondo luogo, bisogna soffermare l’attenzione sul fatto che il n. 22 non esisteva nella distinta di gara della U.S. Empedoclina e che dirigenti e tecnici della Pol. Acate non possono aver ritenuto che ad entrare in campo fosse il calciatore contraddistinto con questo (inesistente nella distinta) numero. Ne discende che si sono resi necessariamente conto dell’errore e che nel cercare di individuare l’esatta identità del calciatore con il n. 22 hanno fatto ricorso (come avrebbeero potuto facilmente fare, in ogni caso) a banali informazioni a dirigenti e/o tesserati della squadra avversaria e persino allo stesso assistente dell’arbitro. Alla luce delle considerazioni di fatto appena svolte non è sostenibile, insomma, che la Pol. Acate non ha saputo con certezza l’identità del calciatore entrato in campo e che non è stata posta nelle condizioni di controllarne la regolarità della sua posizione e di “predisporre adeguate contromisure” tecniche. Così stando le cose, l’appello della U.S. Empedoclina va, come già detto, accolto. Ne consegue l’annullamento dell’impugnata delibera e la convalida del risultato di 2-2 conseguito sul campo. A norma dell’art. 29, punto 13, C.G.S., la tassa reclamo va restituita. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l’appello come sopra proposto dall’U.S. Empedoclina di Porto Empedocle (Agrigento) e annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2-2 conseguito sul campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.
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