FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 09/06/2003 n. 14 e sul sito web: www.figc.it – 14 – APPELLO DELLA P.G.S. DON BOSCO ARDOR SALES AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARDOR SALES/GRAVINA DEL 9.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 53 del 15.5.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 09/06/2003 n. 14 e sul sito web: www.figc.it - 14 - APPELLO DELLA P.G.S. DON BOSCO ARDOR SALES AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARDOR SALES/GRAVINA DEL 9.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 53 del 15.5.2003) Con reclamo del 18.2.2003 la P.G.S. Don Bosco Ardor Sales ha impugnato avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia la decisione del Giudice Sportivo presso il medesimo Comitato Regionale (pubblicata sul C.U. n. 40 del 12 febbraio 2003) con la quale le era stata inflitta la sanzione sportiva della perdita per 0 a 2 della gara disputata data 9.2.2003 con il Gravina, essendo stata detta gara sospesa dall’arbitro al 7’ del 1° tempo a causa del mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione del terreno di giuoco. La reclamante, allegando che il mancato funzionamento dell’impianto sarebbe stato determinato da causa di forza maggiore, preteso esimente della propria responsabilità, chiedeva che fosse disposta la ripetizione della gara. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 42 del 26 febbraio 2003 la Commissione Disciplinare ha dichiarato improponibile il reclamo per la ragione che la reclamante non avrebbe “debitamente rispettato in primo grado le norme procedurali previste in materia (art. 24, comma 5, lett. b), C.G.S.)”. La P.G.S. Don Bosco Ardor Sales ha dunque appellato tale decisione avanti a questa Commissione, chiedendone l’annullamento con rinvio all’organo competente per la decisione di merito, dolendosi dell’errata applicazione operata dalla Commissione Disciplinare dell’art. 24 C.G.S.. Con decisione pubblicata sul C.U. n. 34/C del 31.3.2003 la C.A.F., in accoglimento dell’appello, ha annullato l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33, n. 5, C.G.S., per insussistenza della dichiarazione di improcedibilità del reclamo proposto dalla P.G.S. Don Bosco Ardor Sales alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia e rinviato gli atti alla Commissione Disciplinare medesima per l’esame di merito. Nonostante l’inequivocabile contenuto di tale decisione, peraltro sorretta da ampia motivazione, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, investita dell’esame del merito del reclamo proposto dalla P.G.S. Don Bosco Ardor Sales, con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 53 del 14 maggio 2003 ha reputato inopinatamente di discostarsi dalle indicazioni fornite da questa C.A.F., non procedendo affatto all’esame del merito del reclamo e considerando invece lo stesso, in motivazione, “non proponibile”, salvo poi, in dispositivo, deliberare di “rigettare l’appello proposto con addebito della tassa come già disposto nella precedente delibera n. 266/A - C.U. n. 42 del 26 febbraio 2003”, in ciò oltretutto incorrendo in grave contraddizione. Avverso tale deliberazione ha proposto nuovamente appello la P.G.S. Don Bosco Ardor Sales, con atto del 16.5.2003, illustrando la circostanza della mancata ottemperanza da parte della Commissione Disciplinare della decisione di questa C.A.F.. L’appello è chiaramente fondato. Questa Commissione non può non rilevare che, al di là delle argomentazioni utilizzate dalla Commissione Disciplinare, nell’esame del merito delle quali non è neppure necessario, né possibile, soffermarsi in questa sede, ciò che unicamente rileva è che la stessa Commissione Disciplinare, alla quale, come più volte detto, era stato rinviato il giudizio per procedere all’esame del merito del proposto reclamo, non avrebbe in alcun modo potuto discostarsi, disattendendole, dalle indicazioni fornite da questa C.A.F.. È palese infatti, che una volta intervenuta la decisione di questa Commissione, agli Organi di Giustizia Sportiva eventualmente investiti dall’esame di merito di una determinata questione non residua alcuno spazio interpretativo sull’an di tale esame e dunque sulla possibilità di procedere allo stesso. A fronte di un rinvio ex art. 33, n. 5, C.G.S., infatti, la Commissione Disciplinare doveva adeguarsi alle indicazioni sul punto della C.A.F., non potendosi rifiutarsi di giudicare il merito del reclamo oggetto del rinvio, non residuando alcuno spazio interpretativo per diverse soluzioni del caso de quo in punto di necessità di procedere o no all’esame del merito della questione rinviata. Non è neppure necessario, quindi, richiamare le motivazioni addotte da questa Commissione d’Appello alla propria precedente decisione, poiché nella presente fattispecie la necessità di rinviare gli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia per l’esame di merito del reclamo, in accoglimento del proposto appello, discende direttamente dall’inottemperanza della stessa Commissione Disciplinare alla citata pregressa deliberazione di questa C.A.F.. L’impugnata decisione, come la precedente, deve pertanto essere annullata, non potendosi che confermare e ribadire il già disposto rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, affinché proceda, non residuandole sul punto alcuna discrezionalità, all’esame del merito del reclamo alla stessa proposto dalla P.G.S. Don Bosco Ardor Sales. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello, annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33, n. 5, C.G.S., con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia per l’esame di merito. Dispone restituirsi la tassa versata.
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