FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 16/06/2003 n. 1 e sul sito web: www.figc.it – 1 – RICORSO PER REVOCAZIONE DEL SIG. LOZZI ALCIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 83 del 30.5.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 16/06/2003 n. 1 e sul sito web: www.figc.it - 1 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL SIG. LOZZI ALCIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 83 del 30.5.2003) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio (C.U. n. 83 del 30 maggio 2002) respingeva il reclamo presentato dalla A.S. Ferentum avverso il provvedimento di squalifica fino al 30 aprile 2004 inflitta all’allenatore Lozzi Alcide, adottato dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, motivato soprattutto sulla conferma avuta dall’arbitro della gara U.S. Marta/A.S. Ferentum del 21.4.2002, con supplemento di referto, della identità dell’autore del fatto (offese e leggero schiaffo al volto dell’arbitro) confermato nella persona dell’allenatore Lozzi Alcide. Il Lozzi ha chiesto la revocazione della riportata pronuncia della Commissione Disciplinare, a norma dell’art. 35 lettere c) ed e) del Codice di Giustizia Sportiva essendo emersi fatti nuovi, ed in particolare la decisiva circostanza che, sulla base della puntuale relazione dell’Ufficio Indagini (attivato a seguito di esposto presentato dal Presidente della Società A.S. Ferentum e dall’allenatore Lozzi), la stessa Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con delibera del 27.2.2003 n. 54 a seguito di deferimento del Procuratore Federale, squalificava per anni 2 il dirigente della società A.S. Ferentum Sig. Fabio Angeli, individuato come l’effettivo responsabile dell’accaduto, e cioè le offese ed il leggero schiaffo all’arbitro della gara, Sig. Samuele De Santis, caduto a sua volta in errore di persona in piena buona fede. Presa visione degli atti di causa, questa Commissione d’Appello Federale non può che assentire la richiesta di pronunzia revocatoria, trattandosi di decisivo elemento di fatto sopravvenuto, la cui conoscenza avrebbe di certo comportato una diversa pronuncia rispetto a quella adottata il 30.5.2002 della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, atteso che l’autore del fatto è stato in seguito individuato in altro tesserato e non nel Lozzi. Il ricorso per revocazione è dunque ammissibile e fondato. Per questi motivi la C.A.F. accoglie il ricorso per revocazione del Sig. Lozzi Alcide come sopra proposto, annullando le decisioni del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare con le quali veniva inflitta al reclamante la sanzione della squalifica fino al 30.4.2004. Ordina di restituire la tassa versata.
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