FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 09/06/2003 n. 13 e sul sito web: www.figc.it – 13 – APPELLO DELL’U.S. TORTORICI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NISSA/TORTORICI DEL 23.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 53 del 15.5.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 09/06/2003 n. 13 e sul sito web: www.figc.it - 13 - APPELLO DELL’U.S. TORTORICI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NISSA/TORTORICI DEL 23.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 53 del 15.5.2003) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia (C.U. n. 52 del 7 maggio 2003) ricevuto - come da sua stessa richiesta - da parte dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C. una relazione sui fatti accaduti in occasione della gara Nissa/Tortorici del 23.3.2003; preso atto che dalla stessa relazione non era stato per lui possibile determinare le responsabilità individuali dei singoli tesserati, né in quale misura ascrivere tali responsabilità alle società di appartenenza, rigettava il ricorso del Tortorici che chiedeva l’assegnaziohne della perdita della gara alla società Nissa per avere calciatori di quest’ultima e prima dell’inizio della gara aggredito dai propri calciatori i quali, a causa delle (certificate) lesioni riportate, venivano impediti a prendere parte alla gara medesima. Infliggeva comunque alla società Nissa l’ammenda di euro 1.500,00 in quanto, come società ospitante, non aveva messo in atto tutte le più opportune misure atte ad evitare il verificarsi della rissa; infliggeva poi alla società Tortorici la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 considerato che la gara in esame era stata sospesa al 1’ del p.t. In quanto la società Tortorici, a seguito dell’infortunio di un proprio calciatore, era rimasta in campo con solo sei giocatori e quindi la gara non poteva che essere sospesa per mancanza del numero indispensabile per affrontare una partita. Su ricorso della società Tortorici che chiedeva che venisse assegnata la perdita della gara alla società Nissa, la Commissione Disciplinare, preso atto delle risultanze degli atti di gara, nonché della relazione dell’Ufficio Indagini; tenuto conto che dalle certificazioni mediche riguardanti i quattro calciatori della U.S. Tortorici gli stessi non avevano saputo indicare gli eventuali aggressori e che, quanto al mancato utilizzo dei calciatori disponibili (n. 12) a partecipare alla gara, il rappresentante del Tortorici asseriva che ben 5 propri calciatori si erano rifiutati di giocare la gara in oggetto adducendo motivi di paura, condivideva il giudicato del Giudice Sportivo rigettando l’appello (C.U. n. 53 del 15 maggio 2003). Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale l’U.S. Tortorici eccependo l’omessa e contraddittoria motivazione della decisione impugnata, atteso che, incontestata la gravità dei fatti (tanto che comunque una responsabilità era stata individuata a carico della Nissa), dagli atti ufficiali e dalla relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini emergeva evidente la responsabilità dei fatti da addebitare esclusivamente ai calciatori del Nissa. Chiedeva, pertanto, la riforma integrale della decisione impugnata, disponendo in danno della sola soc. Nissa la perdita della gara Nissa/Tortorici del 23.3.2003. Il ricorso è fondato e va accolto. L’art. 12.4 C.G.S. statuisce: a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare; b) adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara; c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare. Al di fuori dei casi indicati, gli Organi di Giustizia Sportiva, quando ricorrano circostanze di carattere eccezionale, possono annullare la gara e disporne la ripetizione, ovvero l’effettuazione. Dalla documentazione esistente agli atti emergono numerosi elementi che conducono alla conclusione che la responsabilità dell’accaduto è da addebitare esclusivamente ai calciatori del Nissa, e quindi, oggettivamente alla società cui essi appartengono: i fatti sono avvenuti all’interno degli spogliatoi dello stadio del Nissa; tali fatti sono avvenuti prima dell’inizio della gara, allorché lo stadio era vuoto e non erano ancora giunti neppure gli arbitri ed il Commissario di campo; 3) gli agenti delle forze dell’ordine intervenuti hanno accertato esclusivamente la presenza dei giocatori del Nissa; 4) i giocatori che hanno subito violenze, tali addirittura da dover ricorrere alle cure sanitarie, sono soltanto quelli del Tortorici; 5) nessuna lagnanza è stata manifestata dai giocatori del Nissa e nessuna iniziativa è stata da loro assunta al fine di addebitare l’accaduto ai giocatori della società Tortorici; 6) il Presidente della Nissa ed un Assessore comunale di Caltanissetta si sono recati negli spogliatoi della squadra ospite per scusarsi dell’accaduto. In sostanza la lettura delle carte processuali evidenzia come la responsabilità della incresciosa aggressione che ha determinato la falcidia dei calciatori del Tortorici (alcuni dei quali sono dovuti ricorrere alle cure mediche del Pronto Soccorso locale) è da addebitare esclusivamente ai calciatori della Società Nissa, i quali con il loro violento e perdurante comportamento hanno creato un oggettivo clima di gravissima intimidazione fisica e psicologica nei calciatori della squadra ospite e quindi hanno di fatto loro impedito di poter serenamente affrontare la gara gravemente alterata nel suo svolgimento. Con la ulteriore conseguenza che la procurata, e ampiamente giustificabile, indisponibilità dei “rimanenti” calciatori del Tortorici non può assolutamente essere a quest’ultimi addebitata, neanche a titolo di eventuale concorso. Va pertanto annullata la decisione impugnata e, riconosciuta la esclusiva responsabilità dei calciatori della Nissa per i fatti in questione, va inflitta alla società Nissa la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l’appello come sopra proposto dall’U.S. Tortorici di Tortorici (Messina) e annulla l’impugnata delibera, infliggendo al F.C. Nissa la punizione sportiva della perdita per 0-2 della suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.
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