FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 09/06/2003 n. 12 e sul sito web: www.figc.it – 12 – APPELLO DELLA POL. GIAMPAOLI AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ PER TARDIVITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE IN ORDINE ALLA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 E L’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2004 INFLITTA AL SIG. BUGARI MASSIMO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 422 del 9.5.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 09/06/2003 n. 12 e sul sito web: www.figc.it - 12 - APPELLO DELLA POL. GIAMPAOLI AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ PER TARDIVITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE IN ORDINE ALLA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 E L’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2004 INFLITTA AL SIG. BUGARI MASSIMO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 422 del 9.5.2003) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 382 del 22 aprile 2003 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, decidendo in merito alla gara Giampaoli Ancona/San Paolo Pisa del 19.4.2003, infliggeva l’ammenda di e 1.000,00 alla società Giampaoli Ancona e l’inibizione fino al 30.6.2004 al suo dirigente Bulgari Massimo. Impugnava detta decisione la società che faceva presente l’eccessività delle due sanzioni e ne chiedeva, di conseguenza, una congrua riduzione. La Commissione Disciplinare rilevava, tuttavia, che il reclamo, relativo a gara valevole per la fase “play-off” del Campionato Nazionale A2 del Calcio a Cinque, avrebbe dovuto attenersi alla abbreviazione dei termini stabilita con il Com. Uff. n. 124/A del 10 febbraio 2003. Poiché era stato proposto, invece, oltre il termine abbreviato, ne dichiarava l’inammissibilità (Com. Uff. n. 422 del 9 maggio 2003). Con l’appello proposto a questa Commissione la società faceva presente che il reclamo alla Commissione Disciplinare concerneva l’entità delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, di cui chiedeva infatti la riduzione. E poiché “nulla aveva a che vedere con il risultato finale della gara e non intralciava in alcun modo il prosieguo dei play-off”, chiedeva l’annullamento della decisione impugnata sul presupposto che nel caso del proprio reclamo dovessero osservarsi i termini ordinari e non gli abbreviati. Alla seduta del 9 giugno 2003, assenti rappresentanti della società, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L’appello proposto, che prende le mosse dall’erronea applicazione di norma federali e dunque dalla previsione di cui all’art. 33, comma 1 lettera b), C.G.S., è ammissibile ma non può essere accolto. È ben vero quanto sostenuto dalla società in merito al contenuto del proprio reclamo alla Commissione Disciplinare ed all’ininfluenza del suo esito sul risultato finale della gara e sul prosieguo dei play-off. Occorre osservare, tuttavia, che se di norma vengono fatti salvi, per questo genere di reclami, i termini ordinari, nel caso in esame la delibera della Presidenza Federale di cui al Com. Uff. n. 124/A del 10 febbraio 2003 prevede l’abbreviazione dei termini per tutti indistintamente i reclami, senza esclusione alcuna di quelli che non influiscano sul risultato della gara e sull’andamento dei play-off. Così stando le cose (sulla base di scelta federale sulla quale non è consentito interloquire), l’appello proposto va, come già detto, respinto. Per effetto della soccombenza la tassa reclamo va incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Pol. Giampaoli di Ancona e dispone incamerarsi la tassa versata.
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