FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 23/04/2003 n. 6,7 e sul sito web: www.figc.it – 6 – APPELLO DELL’A.S. PORTICELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PORTICELLO/ CACCAMO DELL’8.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003) 7 – APPELLO DELLA POL. CACCAMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PORTICELLO/ CACCAMO DELL’8.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 23/04/2003 n. 6,7 e sul sito web: www.figc.it - 6 - APPELLO DELL’A.S. PORTICELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PORTICELLO/ CACCAMO DELL’8.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003) 7 - APPELLO DELLA POL. CACCAMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PORTICELLO/ CACCAMO DELL’8.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, esaminati gli atti ufficiali e preso atto che la gara Porticello/Caccamo dell’8 febbraio 2003 era stata sospesa definitivamente dal direttore di gara, avendo questi espulso cinque giocatori della società sportiva Caccamo, che avevano abbandonato il terreno di gioco per difendere un proprio compagno di squadra aggredito da una quindicina di sostenitori della società Porticello, infliggeva alla società Caccamo la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2; alla società Porticello la squalifica del campo per una gara e l’ammenda di euro 600; l’inibizione a tutti gli effetti sino al 5.3.2003 al Signor Marino Vito, dirigente accompagnatore della società Porticello per mancata assistenza all’arbitro (C.U. n. 40 del 12 febbraio 2003). La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia (C.U. n. 43 del 5 marzo 2003) respingeva il reclamo del Caccamo che, contrariamente a quanto emergente dagli atti ufficiali, affermava che i propri giocatori non avevano abbandonato il terreno di gioco; riformava comunque la statuizione del Giudice Sportivo, relativamente all’esito della gara, infliggendo anche alla società ospitante, il Porticello, la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, in quanto oggettivamente responsabile di aver causato lo svilupparsi degli incidenti, che avevano portato alla sospensione della gara e al suo prosieguo “proforma”. Annullava poi la sanzione dell’ammenda di euro 600 a carico della società Porticello. Con autonomi ricorsi ricorrevano davanti a questa Commissione d’Appello Federale la A.S. Porticello e la Pol. Caccamo, ognuna sottolineando, ancora una volta, come ciò che emergeva dal referto arbitrale e dall’allegato al referto arbitrale non corrispondesse esattamente all’avvenimento dei fatti, i quali venivano poi riportati in maniera diversa dalle due società ricorrenti. Gli appelli venivano riuniti, trattandosi di fatti connessi soggettivamente ed oggettivamente. Preliminarmente si osserva come i reclami, così come riuniti, siano inammissibili. Trattasi infatti di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portate all’attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia “solo” come Giudice di secondo grado. Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli come sopra proposti dall’A.S. Porticello di Porticello (Palermo) e della Pol. Caccamo di Caccamo (Palermo) li dichiara inammissibili ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S. e dispone incamerarsi le tasse versate.
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