FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 23/04/2003 n. 12 e sul sito web: www.figc.it – 12 – APPELLO DELL’U.P. OTTRANO 98 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA LIF/OTTRANO DEL 7.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 66 del 13.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 23/04/2003 n. 12 e sul sito web: www.figc.it - 12 - APPELLO DELL’U.P. OTTRANO 98 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA LIF/OTTRANO DEL 7.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 66 del 13.3.2003) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 66 del 13 marzo 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, decidendo sul reclamo proposto dalla S.S. Nuova Lif in merito all’impiego del calciatore Antonelli Marco da parte della U.P. Ottrano 98 nella gara S.S. Nuova Lif/U.P. Ottrano 98 del 7.2.2003, accoglieva il reclamo osservando che l’Antonelli aveva preso parte alla gara in posizione irregolare in quanto squalificato (Com. Uff. n. 26 del 5 febbraio 2003). Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello l’U.P. Ottrano. Eccepiva che il calciatore non era “personalmente presente all’incontro” e che la sua assenza non era stata rilevata per “inadempienza” imputabile esclusivamente all’arbitro; quell’arbitro che aveva determinato la squalifica dell’Antonelli e che si sarebbe accorto della partecipazione di questi alla gara del 7.2.2003 se davvero presente. Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione annullasse la sanzione della perdita della gara inflitta dalla Commissione Disciplinare. Alla seduta del 23 aprile 2003, assenti i rappresentanti della società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L’appello dell’U.P. Ottrano 98, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali, è ammissibile ma non può essere accolto. Risulta dal referto di gara, che a norma dell’art. 31 C.G.S. è mezzo di prova privilegiata, che l’Antonelli, inserito dalla U.P. Ottrano nella distinta di gara, ha effettivamente preso parte alla stessa. Ne consegue che la tesi della società appellante, che si fonda peraltro su un presunto e non dimostrato errore dell’arbitro, non può essere accolta. A fronte di quanto emerge dal referto di gara è priva di valore probatorio, poi, la circostanza relativa all’arbitro, lo stesso che aveva determinato la squalifica dell’Antonelli. È di tutta evidenza che le non comuni capacità mnemoniche che gli vengono attribuite, ancorché vere, sono del tutto irrilevanti ai fini che qui interessano. Discende dalle considerazioni appena svolte che l’appello della U.P. Ottrano va respinto. Impone l’art. 29, punto 13, C.G.S. che la relativa tassa sia incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.P. Ottrano 98 di Filottrano (Ancona) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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