FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 23/04/2003 n. 15 e sul sito web: www.figc.it – 15 – APPELLO DELL’A.S. CIAPPAZZI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI PROVINCIALI CIAPPAZZI/CALCIO PATTI DEL 19.2.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 34 del 19.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 23/04/2003 n. 15 e sul sito web: www.figc.it - 15 - APPELLO DELL’A.S. CIAPPAZZI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI PROVINCIALI CIAPPAZZI/CALCIO PATTI DEL 19.2.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 34 del 19.3.2003) Con la decisione adottata, in relazione alla gara Ciappazzi/Calcio Patti (1-1) del 19.2.2003, per l’irregolare posizione di alcuni giocatori della Ciappazzi, veniva inflitta a quest’ultima la perdita della gara, un punto di penalizzazione in classifica generale, la squalifica fino al 31.5.2003 dell’allenatore Lo Presti Giuseppe e l’ammenda di 150 euro. Con l’appello in esame la società Ciappazzi chiede l’annullamento della predetta decisione ed, in particolare, il riconoscimento del risultato acquisito sul campo (1-1), l’annullamento del punto di penalizzazione e della squalifica dell’allenatore, deducendo l’insussistenza dell’irregolarità della posizione dei calciatori in questione, che, alla data della gara (19.2.2003), erano regolarmente tesserati. L’appello va accolto, in quanto risulta non contestato che i calciatori stessi erano tesserati dal 17.2.2003 e, quindi, la loro posizione alla data della gara era regolare. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dell’A.S. Ciappazzi di Terme Vigliatore (Messina), annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-1 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.
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