FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 23/04/2003 n. 16 e sul sito web: www.figc.it – 16 – APPELLO DELLA POL. S. GIORGIO DEL SANNIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI ATTIVITÀ “MISTA” S. VINCENZO FERRERI/S. GIORGIO DEL SANNIO DEL 29.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 83 dell’11.4.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 23/04/2003 n. 16 e sul sito web: www.figc.it - 16 - APPELLO DELLA POL. S. GIORGIO DEL SANNIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI ATTIVITÀ “MISTA” S. VINCENZO FERRERI/S. GIORGIO DEL SANNIO DEL 29.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 83 dell’11.4.2003) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 80 del 3 aprile 2003 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania, decidendo sul reclamo proposto dalla Pol. S. Giorgio del Sannio in merito al petardo scoppiato nei pressi di un suo calciatore nel corso della gara con la soc. S. Vincenzo Ferreri del 29.3.2003 ed al conseguente abbandono del terreno di gioco da parte di detto calciatore, respingeva il reclamo rilevando che quanto accaduto non integrava l’ipotesi di cui all’art. 12 C.G.S.. Impugnava detta decisione la società che ribadiva come l’episodio all’origine del reclamo avesse influito sul regolare svolgimento della gara e come dovesse essere inflitta alla società avversaria la conseguente sanzione della perdita della stessa con il punteggio di 2-0. Nel rigettare l’impugnazione, la Commissione Disciplinare rilevava che al calciatore (certificato medico alla mano) era stato diagnosticato un semplice stato di agitazione; stato che non avrebbe dovuto impedirgli di continuare la gara (Com. Uff. n. 81 dell’11 aprile 2003). La società proponeva appello a questa Commissione ribadendo le proprie tesi ed osservarlo, in particolare, che la Commissione Disciplinare aveva disatteso arbitrariamente quanto accertato dal personale medico che aveva visitato il calciatore. Insisteva, pertanto, per l’irrogazione alla soc. S. Vincenzo Ferreri della perdita della gara. Alla seduta del 23 aprile 2003, assenti rappresentanti della società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L’impugnazione della Polisportiva S. Giorgio del Sannio, benché proposto nel rispetto dei termini procedimentali, non è ammissibile. A norma del punto 1) lettera c) del Comunicato Ufficiale n. 127/A del 26.2.2003 in tema di abbreviazione dei termini la società S. Giorgio avrebbe dovuto inoltrare a questa Commissione l’atto contenente i motivi dell’appello unitamente alla prova dell’avvenuta ricezione di questo stesso atto da parte della società controinteressata, la S. Vincenzo Ferreri nel caso che qui interessa. Ebbene, la società S. Giorgio ha rimesso a questa Commissione la ricevuta della raccomandata spedita alla soc. S. Vincenzo, ma non ha dato prova dell’avvenuta ricezione dell’appello da parte di questa società. Ne consegue che l’appello proposto va dichiarato, come già detto inammissibile. Per effetto della soccombenza la tassa reclamo deve essere incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 29 n. 5 C.G.S. Per omesso invio contestuale del reclamo alla controparte, come previsto dalla vigente normativa in ordine all’abbreviazione dei termini, l’appello come sopra proposto dalla Pol. S. Giorgio del Sannio di San Giorgio del Sannio (Benevento) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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